Ricordiamo che l’art. 25 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 prevede testualmente che: “tra le indicazioni obbligatorie previste dall’articolo 2, comma 2, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, é inserita la dichiarazione che la testata fruisce dei contributi statali diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, ove ricorra tale fattispecie”.
Pertanto, Vi invitiamo a verificare che su tutte le edizioni delle testate edite ed ammesse a contributo, in gerenza dopo l’indicazione degli estremi dell’impresa editoriale ci sia la seguente locuzione:
“Impresa beneficiaria, per questa testata, dei contributi di cui alla legge n. 250/90 e successive modifiche ed integrazioni”.
Riteniamo che tale edizione vada indicata anche per le testate telematiche, sia nell’ipotesi in cui replichino l’edizione cartacea, sia in quella in cui siano del tutto autonome.
Al fine di consentire anche a noi di fare la verifica con una certa periodicità Vi chiediamo di fornirci, comunque, e per le imprese che hanno l’edizione telematica, le credenziali di accesso all’edizione telematica laddove la stessa prevede la formula dell’abbonamento.
Con l’occasione, ricordiamo che ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, le altre indicazioni obbligatorie sono le seguenti:
1) Il luogo e la data di pubblicazione;
2) il nome e la sede dell’editore;
3) il nome e la sede dello stampatore;
4) il nome del direttore responsabile.
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