Legge 7 agosto 1990, n. 250

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6691

Provvidenze per l’editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l’accesso ai benefici di cui all’articolo 11 della legge stessa (1) (2) (3).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:

Promulga la seguente legge:

Art.1

1. Le imprese radiofoniche di cui all’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, qualora siano costituite in società cooperativa senza scopo di lucro, sono esentate dalla comunicazione di cui all’articolo 9, comma 2, della legge medesima.

Art.2

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 dell’art. 9 della L. 25 febbraio 1987, n. 67, da parte delle imprese radiofoniche costituite in forma giuridica diversa dalla società cooperativa, che usufruiscono dei benefici di cui all’art. 11 della stessa legge, e che hanno presentato la relativa domanda, è riaperto per il periodo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art.3

1. Per l’anno 1990 alle imprese editrici di quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell’articolo 9 della L. 25 febbraio 1987, n. 67 , e alle imprese radiofoniche di cui al comma 2 dell’ art. 11 della medesima legge, sono concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli risultanti dai predetti commi degli artt. 9e 11 della citata legge n. 67 del 1987, sempre che tutte le entrate pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi complessivi dell’esercizio relativo all’anno 1990, compresi gli ammortamenti risultanti a bilancio.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui al comma 8 e al comma 11 del presente articolo [, il cui ammontare non può comunque superare il 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa stessa], sono concessi, limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di giornali quotidiani che, con esclusione di quanto previsto dalle lettere a) e b) per le cooperative editrici costituite ai sensi e per gli effetti dell’articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i seguenti requisiti (25):
a) siano costituite come cooperative giornalistiche da almeno tre anni;
b) editino la testata stessa da almeno tre anni;
[c) abbiano acquisito, nell’anno di riferimento dei contributi, entrate pubblicitarie che non superino il 30 per cento dei costi complessivi dell’impresa risultanti dal bilancio dell’anno medesimo; ](1)
d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto di distribuzione degli utili nell’esercizio di riscossione dei contributi e nei dieci esercizi successivi (39);
[e) la testata edita abbia diffusione formalmente certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40 per cento per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si intende per diffusione l’insieme delle vendite e degli abbonamenti e per testata locale quella cui almeno l’80 per cento della diffusione complessiva è concentrata in una sola regione] (26);
[f) le testate nazionali che usufruiscono di contributi di cui al presente articolo non siano poste in vendita congiuntamente con altre testate;] (2)
g) abbiano sottoposto l’intero bilancio di esercizio cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una società di revisione scelta tra quelle di cui all’elenco apposito previsto dalla CONSOB;
[ h) la testata edita sia posta in vendita a un prezzo non inferiore alla media dal prezzo base degli altri quotidiani, senza inserti e supplementi, di cui viene accertata la tiratura, prendendo a riferimento il primo giorno di pubblicazione dall’anno di riferimento dei contributi.] (2) (3);
2-bis. I contributi previsti dalla presente legge [e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa stessa], sono concessi anche alle imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti di cui alle lettere b) , c) , d) , e) , f) e g) del comma 2 del presente articolo (4)(27).
2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, [con esclusione di quelli previsti dal comma 11, e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa stessa], sono concessi alle imprese editrici e alle emittenti radiotelevisive, comunque costituite, che editino giornali quotidiani o trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese beneficiarie non editino altri giornali quotidiani o che non possiedano altre emittenti radiotelevisive e possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo. Alle emittenti radiotelevisive di cui al periodo precedente i contributi sono concessi nel limite complessivo di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. A decorrere dal 1º gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 [e 11 e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa stessa], sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all’estero a condizione che le imprese editrici beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d) e g) del comma 2 del presente articolo. Tali imprese devono allegare alla domanda i bilanci corredati da una relazione di certificazione da parte di società abilitate secondo la normativa dello Stato in cui ha sede l’impresa (5)(28) (37).
2-quater. Le norme previste dal presente articolo per i quotidiani per quanto attiene ai requisiti e ai contributi si applicano anche ai periodici editi da cooperative giornalistiche [ivi comprese quelle di cui all’articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416, con il limite di 310.000 euro e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali periodici non si applica l’aumento previsto dal comma 11] (6)(29).
2-quinquies. Per la concessione dei contributi alle emittenti radiotelevisive, di cui al comma 2-ter, si tiene conto soltanto dei seguenti criteri, e ciò in via di interpretazione autentica del medesimo comma 2-ter:
a) devono trasmettere giornalmente tra le ore 6.00 e le ore 22.00 e per oltre la metà del tempo di trasmissione programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, almeno in parte prodotti dalle stesse emittenti radiotelevisive o da terzi per loro conto;
b) devono possedere i requisiti previsti dall’articolo 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni;
c) l’importo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è ripartito, anno per anno, in base al numero delle domande inoltrate, tra le emittenti radiofoniche e le emittenti televisive. La quota spettante alle emittenti radiofoniche è suddivisa, tra le emittenti radiofoniche stesse, ai sensi e per gli effetti del regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 1° ottobre 2002, n. 225, adottato in attuazione dell’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, mentre è suddivisa tra le emittenti televisive stesse ai sensi della presente legge (7).
3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese editrici di periodici che risultino esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da società la maggioranza del capitale sociale delle quali sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente 0,2 euro per copia stampata fino a 30.000 copie di tiratura media, indipendentemente dal numero delle testate. Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni. I contributi di cui al presente comma sono corrisposti a condizione che le imprese editrici:
[a) non abbiano acquisito, nell’anno precedente introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell’impresa per l’anno medesimo, risultanti dal bilancio; (38)]
b) editino periodici a contenuto prevalentemente informativo;
c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti l’entrata in vigore della presente legge e nell’anno di riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali, 18 per i quindicinali e 9 per i mensili (8) .
3-bis. Qualora le società di cui al comma 3 siano costituite da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento, è sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale detenga la maggioranza relativa del capitale sociale (9).
4. La commissione di cui all’articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall’articolo 11 della legge 30 aprile 1983, n. 137, esprime parere sull’accertamento della tiratura e sull’accertamento dei requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.
5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 devono trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l’informazione e l’editoria, lo statuto della società che escluda esplicitamente la distribuzione degli utili fino allo scioglimento della società stessa. Le disposizioni di cui all’articolo 2 della presente legge si applicano anche alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici che già abbiano presentato domanda per accedere ai contributi di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del 1987. Non possono percepire i contributi di cui al comma 8 le imprese editrici che siano collegate con imprese editrici di altri giornali quotidiani o periodici ovvero con imprese che raccolgono pubblicità per la testata stessa o per altri giornali quotidiani o periodici. Non possono percepire i suddetti contributi le imprese editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti contrattuali con l’impresa editoriale stessa, il cui importo ecceda il 10 per cento dei costi complessivi dell’impresa editrice, compresi gli ammortamenti, ovvero nel caso in cui tra i soci e gli amministratori dell’impresa editoriale figurino persone fisiche nella medesima condizione contrattuale.
6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell’ultimo contributo la società proceda ad operazioni di riduzione del capitale per esuberanza, ovvero la società deliberi la fusione o comunque operi il conferimento di azienda in società il cui statuto non contempli l’esclusione di cui al comma 5,la società dovrà versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti, aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del tasso di riferimento di cui all’articolo 20 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni, a partire dalla data di ogni riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello stesso periodo la società sia posta in liquidazione, dovrà versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della liquidazione, prima di qualunque distribuzione od assegnazione. Una somma parimenti calcolata dovrà essere versata dalla società quando, nei dieci anni dalla riscossione dell’ultimo contributo, dai bilanci annuali o da altra documentazione idonea, risulti violata l’esclusione della distribuzione degli utili.
[ 7. I contributi di cui al comma 8 sono corrisposti a condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna impresa editoriale, acquisiti nell’anno precedente, non superino il 40 per cento dei costi complessivi dell’impresa risultanti dal bilancio per l’anno medesimo, compresi gli ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono comprese tra il 35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi di cui al comma 8, lettera b) , sono ridotti del 50 per cento] (30).
[ 8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2 sono determinati nella seguente misura:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi per ciascuna impresa (10);
b) contributi variabili nelle seguenti misure:
1) lire 500 milioni all’anno da 10.000 a 30.000 copie di tiratura media giornaliera e lire 300 milioni all’anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, dalle 30.000 alle 150.000 copie;
2) lire 200 milioni all’anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino alle 250.000 copie;
3) lire 100 milioni all’anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie ](11)(31).
[ 9. L’ammontare totale dei contributi previsti dal comma 8 non può comunque superare il 60 per cento dei costi come determinati dal medesimo comma 8] (12)(32).
[10. Fatta salva l’applicazione a regime della normativa in vigore al 31 dicembre 1997 a favore delle imprese editrici di quotidiani o periodici a quella data organi di movimenti politici i quali organi siano in possesso dei requisiti per l’accesso ai contributi previsti, nonché a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici pubblicati per la prima volta in data successiva al 31 dicembre 1997 e fino al 30 giugno 1998 quali organi di partiti o movimenti ammessi al finanziamento pubblico, a decorrere dal 1° gennaio 1998 alle imprese editrici di quotidiani o periodici a quella data che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento europeo avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano, nell’anno di riferimento dei contributi nei limiti delle disponibilità dello stanziamento di bilancio, è corrisposto (13):
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e 500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i periodici (14);
b) un contributo variabile, calcolato secondo i parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o mensili; per i suddetti periodici viene comunque corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie ](15)(33).
[ 11. A decorrere dall’anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi d’esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, sono concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato dalle lettere a) e b) del comma 10 ](16)(34).
[ 11-bis. Ai fini dell’applicazione dei commi 10 e 11, il requisito della rappresentanza parlamentare della forza politica, la cui impresa editrice dell’organo o giornale aspiri alla concessione dei contributi di cui ai predetti commi, è soddisfatto, in assenza di specifico collegamento elettorale, anche da una dichiarazione di appartenenza e rappresentanza di tale forza politica da parte dei parlamentari interessati, certificata dalla Camera di cui sono componenti.] (17)
11-ter. A decorrere dall’anno 1991 sono abrogati gli ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione che non fruiscano dei contributi previsti dal predetto comma imprese collegate con l’impresa richiedente o controllate da essa o che la controllano o che siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi soggetti che la controllano (18).
[ 12. La somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11 non può comunque superare il 70 per cento dei costi, come determinati dai medesimi commi 10 e 11 ](19)(35).
13. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui all’articolo 4 sono concessi a condizione che le imprese non fruiscano, né direttamente né indirettamente, di quelli di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, ed a condizione che i contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi soggetti che le controllano (20).
14. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui all’articolo 4 sono corrisposti alternativamente per un quotidiano o un periodico o una impresa radiofonica, qualora siano espressione dello stesso partito politico (21).
15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle previste dal comma 3, sono comunque soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell’articolo 7, L. 5 agosto 1981, n.416 , come modificato dall’articolo 4, L. 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall’ammontare dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi medesimi, a prescindere dall’ammontare dei ricavati delle vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell’art. 11, L. 25 febbraio 1987, n. 67 (22).
[ 15-bis. A decorrere dall’anno 1998 entro il 31 marzo di ogni anno e purché sia stata inoltrata domanda valida ai sensi delle vigenti disposizioni, è corrisposto un importo pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 2, 8, 10 e 11 spettanti per l’anno precedente. La liquidazione del contributo residuo verrà effettuata entro tre mesi dalla presentazione del bilancio dell’impresa editoriale e della necessaria certificazione, nonché della documentazione richiesta all’editore dalle norme vigenti. La certificazione, eseguita a cura di una società di revisione, è limitata alla verifica ed al riscontro dei soli costi a cui si fa riferimento per il conteggio del contributo complessivo relativo a ogni esercizio ](23) (24)(36).
(1) Lettera modificata dall’articolo 2, comma 125, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262e successivamente abrogata dall’articolo 6, comma 1, lett. c) del D.L. 18 maggio 2012, n. 63.
(2) Lettera abrogata dall’articolo 1, comma 456, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
(3) Comma modificato dall’articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dall’articolo 1, comma 39, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, dall’articolo 55, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed infine sostituito dall’articolo 18 della legge 7 marzo 2001, n. 62. A norma dell’articolo 10, comma 1, del D.L. 1 ottobre 2007, n.159, ai contributi relativi agli anni 2007 e 2008, previsti dal presente comma , si applica una riduzione del 2 per cento del contributo complessivo spettante a ciascun soggetto avente diritto. Vedi, anche, il comma 2 del medesimo articolo 10. L’articolo 2, comma 293, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto che a decorrere dai contributi relativi all’anno 2007, ai fini della quantificazione dei contributi previsti dal presente comma, le imprese editrici sono tenute a presentare il modello dei costi di testata, come definito con circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri, debitamente compilato e certificato dalla società di revisione incaricata della certificazione del bilancio.
(4) Comma inserito dall’articolo 18 della legge 7 marzo 2001, n. 62. A norma dell’articolo 10, comma 1, del D.L. 1 ottobre 2007, n.159, ai contributi relativi agli anni 2007 e 2008, previsti dal presente comma , si applica una riduzione del 2 per cento del contributo complessivo spettante a ciascun soggetto avente diritto. Vedi, anche, il comma 2 del medesimo articolo 10. L’articolo 2, comma 293, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto che a decorrere dai contributi relativi all’anno 2007, ai fini della quantificazione dei contributi previsti dal presente comma, le imprese editrici sono tenute a presentare il modello dei costi di testata, come definito con circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri, debitamente compilato e certificato dalla società di revisione incaricata della certificazione del bilancio.
(5) Comma inserito dall’articolo 18 della legge 7 marzo 2001, n. 62 , modificato dall’articolo 1, comma 456, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , dall’articolo 20 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 ed infine sostituito dall’articolo 1, comma 717, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A norma dell’articolo 10, comma 1, del D.L. 1 ottobre 2007, n.159, ai contributi relativi agli anni 2007 e 2008, previsti dal presente comma , si applica una riduzione del 2 per cento del contributo complessivo spettante a ciascun soggetto avente diritto. Vedi, anche, il comma 2 del medesimo articolo 10. L’articolo 2, comma 293, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto che a decorrere dai contributi relativi all’anno 2007, ai fini della quantificazione dei contributi previsti dal presente comma, le imprese editrici sono tenute a presentare il modello dei costi di testata, come definito con circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri, debitamente compilato e certificato dalla società di revisione incaricata della certificazione del bilancio. Vedi l’articolo 10-sexies del D.L.30 dicembre 2009 n. 194.
(6) Comma inserito dall’articolo 18 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e successivamente modificato dall’articolo 1, comma 456, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A norma dell’articolo 10, comma 1, del D.L. 1 ottobre 2007, n.159, ai contributi relativi agli anni 2007 e 2008, previsti dal presente comma , si applica una riduzione del 2 per cento del contributo complessivo spettante a ciascun soggetto avente diritto. Vedi, anche, il comma 2 del medesimo articolo 10. L’articolo 2, comma 293, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto che a decorrere dai contributi relativi all’anno 2007, ai fini della quantificazione dei contributi previsti dal presente comma, le imprese editrici sono tenute a presentare il modello dei costi di testata, come definito con circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri, debitamente compilato e certificato dalla società di revisione incaricata della certificazione del bilancio.
(7) Comma inserito dall’articolo 10-bis del D.L. 1 ottobre 2007, n.159.
(8) Comma modificato dall’articolo 1, comma 465, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successivamente articolo 2, comma 126 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262. Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l’articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 278.
(9) Comma aggiunto dall’articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 278.
(10) Lettera modificata dall’articolo 2, comma 124, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.
(11) Vedi, anche, l’articolo 2, commi 29 e 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , il D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 525 e l’articolo 20, comma 3-ter, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223. A norma dell’articolo 10, comma 1, del D.L. 1 ottobre 2007, n.159, ai contributi relativi agli anni 2007 e 2008, previsti dal presente comma , si applica una riduzione del 2 per cento del contributo complessivo spettante a ciascun soggetto avente diritto. Vedi, anche, il comma 2 del medesimo articolo 10. L’articolo 2, comma 293, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto che a decorrere dai contributi relativi all’anno 2007, ai fini della quantificazione dei contributi previsti dal presente comma, le imprese editrici sono tenute a presentare il modello dei costi di testata, come definito con circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri, debitamente compilato e certificato dalla società di revisione incaricata della certificazione del bilancio.
(12) Comma modificato dall’articolo 2, comma 124, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.
(13) Alinea sostituito dall’articolo 1 della legge 14 agosto 1991, n. 278, dall’articolo 29 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dall’articolo 1, comma 35, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, dall’articolo 2 della legge 11 luglio 1998, n. 224, e infine modificato dall’articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
(14) Lettera modificata dall’articolo 2, comma 124, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.
(15) Vedi, anche, l’articolo 2, commi 29 e 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , il D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 525 e l’articolo 20, comma 3-ter, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223. A norma dell’articolo 10, comma 1, del D.L. 1 ottobre 2007, n.159, ai contributi relativi agli anni 2007 e 2008, previsti dal presente comma , si applica una riduzione del 2 per cento del contributo complessivo spettante a ciascun soggetto avente diritto. Vedi, anche, il comma 2 del medesimo articolo 10. L’articolo 2, comma 293, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto che a decorrere dai contributi relativi all’anno 2007, ai fini della quantificazione dei contributi previsti dal presente comma, le imprese editrici sono tenute a presentare il modello dei costi di testata, come definito con circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri, debitamente compilato e certificato dalla società di revisione incaricata della certificazione del bilancio.
(16) Vedi l’articolo 1 della legge 14 agosto 1991, n. 278, e l’articolo 2, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. A norma dell’articolo 10, comma 1, del D.L. 1 ottobre 2007, n.159, ai contributi relativi agli anni 2007 e 2008, previsti dal presente comma , si applica una riduzione del 2 per cento del contributo complessivo spettante a ciascun soggetto avente diritto. Vedi, anche, il comma 2 del medesimo articolo 10. L’articolo 2, comma 293, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto che a decorrere dai contributi relativi all’anno 2007, ai fini della quantificazione dei contributi previsti dal presente comma, le imprese editrici sono tenute a presentare il modello dei costi di testata, come definito con circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri, debitamente compilato e certificato dalla società di revisione incaricata della certificazione del bilancio.
(17) Comma aggiunto dall’articolo 1 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, e successivamente abrogato dall’articolo 2 della legge 11 luglio 1998, n. 224.
(18) Comma aggiunto dall’articolo 1 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 545. Vedi articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
(19) Comma modificato dall’articolo 1 della legge 14 agosto 1991, n. 278.
(20) Vedi articolo 20 della legge 7 marzo 2001, n. 62.
(21) Vedi articolo 20 della legge 7 marzo 2001, n. 62.
(22) Comma modificato dall’articolo 3 della legge 15 novembre 1993, n. 466.
(23) Comma aggiunto dall’articolo 53, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successivamente modificato dall’articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
(24) Vedi l’ articolo 1, commi 454 ,455, 457, 458, 459, 460 e 461, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A norma dell’articolo 1, comma 1246, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le erogazioni dei contributi di cui al presente articolo si effettuano, ove necessario, mediante il riparto percentuale degli stessi tra gli aventi diritto. A norma dell’articolo 2, comma 294, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 la somma disponibile per la liquidazione dei contributi di cui al presente articolo è attribuita ai soggetti per i quali sia stata accertata la sussistenza dei requisiti necessari per l’erogazione dei contributi in quote proporzionali all’ammontare del contributo spettante a ciascuna impresa.
(25) Alinea modificato dall’articolo 21 del D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223.
(26) Lettera abrogata dall’articolo 21 del D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223.
(27) Comma modificato dall’articolo 21 del D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223.
(28) Comma modificato dall’articolo 21 del D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223.
(29) Comma modificato dall’articolo 21 del D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223.
(30) Comma abrogato dall’articolo 21 del D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223.
(31) Comma abrogato dall’articolo 21 del D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223.
(32) Comma abrogato dall’articolo 21 del D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223.
(33) Comma abrogato dall’articolo 21 del D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223.
(34) Comma abrogato dall’articolo 21 del D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223.
(35) Comma abrogato dall’articolo 21 del D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223.
(36) Comma abrogato dall’articolo 21 del D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223.
(37) A norma dell’articolo 2, comma 4-quinquies, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 le disposizioni di cui al presente comma in materia di concessione di contributi alle emittenti radiotelevisive, comunque costituite, che trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, si applicano anche per l’anno finanziario 2011.
(38) Lettera abrogata dall’articolo 6, comma 1, lett. c) del D.L. 18 maggio 2012, n. 63.
(39) A norma dell’articolo 1, comma 6, del D.L. 18 maggio 2012, n. 63, il divieto di distribuzione degli utili di cui alla presente lettera, si applica a tutte le imprese editrici che percepiscono i contributi diretti.

Art.4

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene corrisposto, a cura del Dipartimento dell’informazione e dell’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un contributo annuo pari al 40 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4 miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e che (1):

a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell’ articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (2).
2. A decorrere dall’anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, è concesso un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i contributi non può comunque superare il 50 per cento dei costi come determinati al medesimo comma 1 (3).
3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all’articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, nonché alle agevolazioni di credito di cui all’articolo 20 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo11 della medesima legge n. 67 del 1987.
4. I metodi e le procedure per l’accertamento del possesso dei requisiti per l’accesso alle provvidenze di cui al presente articolo, nonché per la verifica periodica della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 1987 (4) (5).
(1) Alinea modificato dall’articolo 2, comma 6, del D.L. 18 maggio 2012, n. 63.
(2) Vedi gli articoli 1 e 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278.
(3) Vedi gli articoli 1 e 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278. Comma modificato dall’articolo 2, comma 6, del D.L. 18 maggio 2012, n. 63.
(4) Vedi l’articolo 2, comma 36, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. A norma dell’articolo 2, comma 20, della legge 31 luglio 1997, n. 249 per trasmissioni quotidiane si intendono quelle effettuate nel limite orario previsto dalle suddette disposizioni, con frequenza non inferiore a cinque giorni alla settimana o, in alternativa, a centoventi giorni al semestre
(5) Vedi l’articolo 1, comma 461, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l’articolo 1, comma 1246, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l’articolo 10, comma 1, del D.L. 1 ottobre 2007, n.159. A norma dell’articolo 2, comma 294, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 la somma disponibile per la liquidazione dei contributi di cui al presente articolo è attribuita ai soggetti per i quali sia stata accertata la sussistenza dei requisiti necessari per l’erogazione dei contributi in quote proporzionali all’ammontare del contributo spettante a ciascuna impresa. Vedi inoltre le disposizioni del medesimo articolo 2, comma 295, della legge n. 244/2007.

Art.5

1. Le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono prorogate per il quinquennio 1991-1995. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1991 al 2000.

Art.6

[1. L’Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di durata almeno ventennale per l’importo complessivo di lire 450 miliardi da destinare alla corresponsione dei contributi previsti dalla legge 25 febbraio 1987, n. 67.

2. Gli oneri per capitali ed interessi del mutuo sono a carico dello Stato fino all’ammontare di lire 52 miliardi annui. Per la copertura del relativo onere è autorizzata la spesa di lire 52 miliardi per ciascuno degli anni finanziari a decorrere dal 1991.
3. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 3 dell’articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 , è incrementata da un contributo ulteriore dello Stato di lire 50 miliardi per gli esercizi finanziari 1990-1999 in ragione di lire 5 miliardi per anno] (1).
(1) L’Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è stato posto in liquidazione dal d.l. 21 giugno 1995, n. 240, conv. in l. 3 agosto 1995, n. 337.

Art.7

(Omissis) (1) (2) (3).
(1) Sostituisce il comma 1 dell’art. 11, l. 25 febbraio 1987, n. 67.
(2) Vedi l’articolo 1, comma 461, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
(3) A norma dell’articolo 1, comma 1246, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le erogazioni dei contributi di cui al presente articolo si effettuano, ove necessario, mediante il riparto percentuale degli stessi tra gli aventi diritto.

Art.8

1. Le imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007 (1):

a) alle riduzioni tariffarie di cui all’articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica;
b) al rimborso dell’60 per cento delle spese per l’abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale (2) (3) (4).
(1) Alinea modificato dall’articolo 2, comma 121 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.
(2) Comma modificato dall’articolo 7 del D.L. 27 agosto 1993, n. 323, e successivamente dall’articolo 2, comma 121 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.
(3) Vedi l’articolo 2, comma 36, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. A norma dell’articolo 2, comma 20, della legge 31 luglio 1997, n. 249 per trasmissioni quotidiane si intendono quelle effettuate nel limite orario previsto dalle suddette disposizioni, con frequenza non inferiore a cinque giorni alla settimana o, in alternativa, a centoventi giorni al semestre
(4) Vedi l’articolo 1, comma 461, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l’articolo 1, comma 1246, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 295, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art.9

1. Le imprese di radiodiffusione sonora che ottengono l’accesso ai contributi di cui al comma 1 dell’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 , come sostituito dall’articolo 7 della presente legge, e all’articolo 8 sono iscritte nel registro nazionale della stampa di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.

Art.10

1. Ai fini dell’applicazione degli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, nonché degli articoli 5, 6 e 20 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le emittenti di radiodiffusione sonora di cui al comma 1 dell’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 , come sostituito dall’articolo 7 della presente legge, sono equiparate alle imprese di giornali quotidiani.

2. (Omissis) (1).
3. (Omissis) (2).
(1) Modifica la lettera a) del primo comma dell’art. 30 l. 5 agosto 1981, n. 416.
(2) Aggiunge la lettera n) al secondo comma dell’art. 32, l. 5 agosto 1981, n. 416.

Art.11

1. Ai sensi della presente legge le agenzie di stampa e di informazione radiofonica nazionale sono tali allorché:

a) siano dotate di una struttura redazionale adeguata a consentire una autonoma produzione di servizi e notiziari relativamente allo intero territorio nazionale;
b) siano collegate in abbonamento a non meno di 30 emittenti radiofoniche distribuite in almeno 12 regioni;
c) abbiano registrato la testata presso il competente tribunale con la qualifica di agenzia quotidiana di informazione per la stampa o analoga;
d) emettano notiziari quotidiani, annualmente in numero non inferiore a mille.
2. Le agenzie di informazione radiofonica di cui al comma 1 sono equiparate alle agenzie di stampa di cui al secondo comma dell’ articolo 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e successive modificazioni, e a quelle definite dal comma 3 dell’articolo 16 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 .
3. Le agenzie di informazione radiofonica di cui al comma 1 del presente articolo sono soggette agli obblighi di cui all’articolo 18 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.

Art.12

1. All’onere derivante dall’applicazione degli articoli 1, 2 e 3, valutato in lire 20 miliardi per l’anno 1990, e in lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all’uopo utilizzando: quanto a lire 20 miliardi, nel 1990, l’accantonamento “Ripiano debiti settore editoria (rate ammortamento mutui)”; quanto a lire 20 miliardi, per ciascuno degli anni 1991 e 1992, quota delle proiezioni relative ai medesimi anni dell’accantonamento “Costituzione di un fondo per l’informatizzazione delle amministrazioni pubbliche” e, quanto a lire 30 miliardi, per ciascuno degli anni 1991 e 1992, quota delle proiezioni relative ai medesimi anni dell’accantonamento “Ristrutturazione del Ministero dell’ambiente”.

2. All’onere derivante dall’applicazione dello articolo 5, valutato in lire 20 miliardi annui, per gli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all’uopo utilizzando quota delle proiezioni relative ai medesimi anni dell’accantonamento “Fondo per lo sviluppo economico e sociale”.
3. All’onere derivante dall’applicazione dell’articolo 6, commi 1 e 2, valutato in lire 52 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, nonché dall’applicazione dell’articolo 6, comma 3, valutato in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all’uopo utilizzando, rispettivamente, le proiezioni relative agli anni 1991 e 1992 dell’accantonamento “Ripiano debiti settore editoria (rate ammortamento mutui)” e l’accantonamento “Rifinanziamento del fondo di cui all’articolo 12, comma 3, della legge n. 67 del 1987, in materia di editoria (contributi negli interessi)”.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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