La proposta legislativa contro il blocco geografico ha l’obiettivo di impedire qualsiasi tipo di differenziazione di trattamento basata su nazionalità o luogo di residenza: in pratica, non si possono applicare regole diverse a un consumatore in base al paese in cui si trova, per esempio in materia di prezzo, condizioni di vendita e di pagamento, a meno che non ci siano motivazioni oggettive (per esempio, le diverse aliquote IVA applicate nei vari paesi). Il sito di e-Commerce, non può bloccare o limitare l’accesso del consumatore in base a nazionalità o luogo di residenza, né reindirizzarlo verso altre pagine senza il suo consenso. E in questo caso, l’interfaccia originaria deve restare accessibile. Se è giustificato da specifiche normative o regole, deve essere spiegato. Per evitare oneri sproporzionati alle imprese, il regolamento non impone l’obbligo di effettuare consegne in tutta la UE ed esenta da alcune disposizioni le piccole imprese a cui si applica una soglia IVA nazionale. Le autorità nazionali potranno verificare se i siti di e-commerce praticano blocco geografico o condizioni post-vendita che non rispettano le norme (ad esempio, sul diritto di recesso), ordinare l’immediata rimozione dei siti che presentano offerte truffaldine, chiedere informazioni ai gestori dei registri di dominio e alle banche sull’identità degli operatori. La Commissione garantisce assistenza agli Stati per contrastare le pratiche scorrette, tempestività nella protezione dei diritti dei consumatori, e pubblica orientamenti aggiornati sulle pratiche commerciali sleali. Le piattaforme online di tipo professionale devono assicurare pratiche in linea con il diritto dell’Unione, e indicare chiaramente che le stesse norme non si applicano invece a eventuali privati abilitati a vendere oggetti online. I motori di ricerca saranno tenuti a distinguere con chiarezza i link sponsorizzati dai risultati naturali di una ricerca.
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