Editoria

Credito di imposta sulla pubblicità, tutto quello che c’è da sapere

Riteniamo utile informare tempestivamente circa le scadenze relative agli adempimenti connessi al credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari previsti dall’articolo 57 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 e più volte modificati nel corso del 2020. Ricordiamo, infatti, che per il 2020, il 2021 e il 2022 il credito d’imposta non viene più calcolato sulla pubblicità incrementale, ma sul valore assoluto degli investimenti pubblicitari effettuati nel corso dell’esercizio. Ricordiamo, ancora, che il credito d’imposta è astrattamente pari al 50 per cento degli investimenti ammissibili effettuati nel corso dei singoli esercizi.

Per il 2022 sono ammesse le imprese che già hanno presentato la domanda di prenotazione e che sono state inserite nell’elenco che alleghiamo.

Ricordiamo, ancora, che – attesa l’insufficienza delle risorse stanziate rispetto al fabbisogno – la somma teoricamente fruibile, quindi in presenza di un incremento effettivo non inferiore a quello indicato in sede di prenotazione, è pari al 5,8 per cento per gli investimenti effettuati nel 2022 sulle radio e televisioni locali ed al 9,5 per cento per gli investimenti effettuati nel 2022 sui giornali quotidiani e periodici, cartacei o online.

La finestra temporale per inviare il modello, che alleghiamo, indicando gli investimenti pubblicitari effettivamente realizzati nel 2022 si apre il 9 gennaio e si chiude il 9 febbraio. Il modello va inviato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Modello comunicazione per la fruizione credito d’imposta

La dichiarazione, chiaramente, va trasmessa dagli inserzionisti pubblicitari e non dalle imprese editrici o dalle emittenti radiotelevisive.

Per quanto concerne, invece, gli investimenti incrementali programmati per il 2023, le imprese richiedenti devono presentare la comunicazione tra il 1° marzo ed il 31 marzo 2023, mentre la comunicazione per la fruizione andrà trasmessa tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio 2024.

Dal 2023 vi sono importanti novità rispetto all’attuale disciplina, in quanto è scaduto il regime di proroga delle norme emanate durante la diffusione dell’epidemia.

In particolare:

  1. a partire dal 2023 il beneficio spetta esclusivamente per gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, in quanto non sono più agevolabili gli investimenti in pubblicità sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali;
  2. la misura dell’agevolazione viene nuovamente fissata al 75% del valore incrementale degli investimenti. Viene, quindi, abbandonata l’aliquota del 50% del valore complessivo degli investimenti, stabilita per gli esercizi 2020, 2021 e 2022;
  3. il fondo viene riportato a 30 milioni di euro all’anno.

Ai soli fini dell’attribuzione del beneficio fiscale in commento, le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa.

Ricordiamo, inoltre, che il comma 762 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha modificato l’articolo 57 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 assoggettando l’agevolazione al regime “de minimis”.

Elenco dei soggetti richiedenti bonus 2022

Luca Esposito

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