È “reato di esercizio abusivo della professione” se un soggetto svolge attività “tipica e di competenza specifica” della professione regolamentata senza essere iscritto all’Albo professionale. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, Sezioni unite penali, con la sentenza n. 11545 del 23 marzo 2012.
La sentenza, fornendo un’interpretazione estensiva dell’articolo 348 del Codice penale, stabilisce che “concreta esercizio abusivo di una professione, punibile a norma dell’art. 348 cod. pen., non solo il compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva a una determinata professione, ma anche il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e (almeno minimale) organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato”.
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