Editoria

La Cassazione ribadisce che la verità della notizia va valutata al momento della pubblicazione

La Corte di cassazione, sezione quinta penale, con la sentenza 6 marzo 2026, n. 8822, ribadisce un principio giuridico in tema di diffamazione: la veridicità di una notizia giornalistica deve essere valutata con riferimento al momento in cui l’articolo viene pubblicato e sulla base degli atti giudiziari disponibili in quel momento. Non assume rilievo, invece, l’esito successivo del processo, neppure quando l’indagato venga poi assolto.

Il caso

Il procedimento riguardava diversi giornalisti imputati, tra l’altro, del delitto di diffamazione aggravata a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 595 del codice penale, oltre che della rivelazione di atti coperti da segreto.

Il giudice di merito aveva dichiarato il reato prescritto, ritenendo tuttavia di non poter pronunciare un’assoluzione nel merito, sul presupposto che non risultasse con evidenza la sussistenza della causa di giustificazione dell’esercizio del diritto di cronaca.

Secondo la prospettazione accusatoria, la pubblicazione delle intercettazioni avrebbe contribuito a rappresentare come colpevole un soggetto che, all’esito del processo, è stato invece assolto.

La decisione della Cassazione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dei giornalisti e annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.

Secondo i giudici di legittimità, la valutazione del carattere diffamatorio di un articolo non può essere compiuta in modo retrospettivo, alla luce degli sviluppi processuali successivi, ma deve essere effettuata con riferimento alla situazione conoscitiva esistente al momento della pubblicazione della notizia.

In questo contesto, assume rilievo il principio consolidato secondo cui la verità della notizia giudiziaria sussiste quando il contenuto dell’articolo riproduce fedelmente gli atti o i provvedimenti dell’autorità giudiziaria dai quali la notizia è tratta.

Nel caso esaminato, i giornalisti si erano limitati a riportare il contenuto delle intercettazioni allora confluite negli atti dell’indagine, senza introdurre valutazioni autonome o anticipazioni di responsabilità penale.

Cronaca giudiziaria e narrazione “asettica”

La Cassazione ribadisce inoltre che l’esercizio del diritto di cronaca giudiziaria richiede che la notizia sia riferita con modalità rispettose del principio di presunzione di innocenza, soprattutto nelle fasi iniziali del procedimento penale.

Durante le indagini preliminari, infatti, la cronaca può ritenersi lecita quando il giornalista si limiti a una narrazione sostanzialmente neutra o “asettica” degli atti investigativi, evitando ricostruzioni suggestive o sbilanciate a favore dell’ipotesi accusatoria.

La semplice riproduzione fedele del contenuto degli atti giudiziari, quando sussista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti, rientra quindi nell’ambito dell’esercizio legittimo del diritto di cronaca.

Un orientamento consolidato

La decisione si inserisce in un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la scriminante del diritto di cronaca ricorre quando siano rispettati i requisiti dell’interesse pubblico della notizia, della verità – anche putativa – dei fatti narrati e della continenza espressiva.

Nel campo della cronaca giudiziaria, il requisito della verità assume una configurazione peculiare: esso consiste nella fedeltà della notizia al contenuto degli atti processuali disponibili al momento della pubblicazione, senza che possano assumere rilievo gli esiti processuali successivi.

La sentenza n. 8822 del 2026 si limita dunque a ribadire questo principio, chiarendo ancora una volta che l’assoluzione successiva dell’indagato non rende di per sé diffamatoria una notizia che, al momento della sua diffusione, risultava correttamente fondata sugli atti dell’indagine.

Enzo Ghionni

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