Categories: Giurisprudenza

CASSAZIONE: LIBERTÀ INFORMAZIONE INDISPENSABILE PER SOVRANITÀ POPOLARE, PREVALE SU PRIVACY

Libertà di stampa e privacy sono entrambi beni costituzionali, ma la prima “prevale” sulla seconda, lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 16236/2010 del 9 luglio (presidente Mario Morelli, relatore Bruno SpagnaMusso). La tutela della privacy – ricorda la corte – vale come “eccezione” rispetto “al diritto insopprimibile e fondamentale della libertà di informazione e di critica”. Un diritto senza il quale non esisterebbe la “sovranità popolare”. Secondo la Cassazione, infatti, “intanto il popolo può ritenersi costituzionalmente “sovrano”, in quanto sia pienamente informato di tutti i fatti di interesse pubblico. È soltanto così che si forma, in modo compiuto e incondizionato, l’opinione pubblica.
Peri giudici l’attività di informazione è chiaramente prevalente rispetto ai diritti personali della reputazione e della riservatezza, nel senso che questi ultimi, solo ove sussistano determinati presupposti, ne configurano un limite. In particolare il giornalismo d’inchiesta che è l’espressione più alta e più nobile dell’attività di informazione.
Due le ragioni che stanno alla base della prevalenza della libertà di stampa sulla privacy. La prima va cercata nell’articolo 1 della Costituzione, là dove dice che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Ebbene, il “presupposto” per “un pieno, legittimo e corretto esercizio di questa sovranità è che “si realizzi mediante tutti gli strumenti democratici a tal fine predisposti dall’ordinamento”, tra cui “un posto e una funzione preminenti spettano all’attività di informazione”. La seconda ragione sta nel fatto che il legislatore ha ricondotto reputazione e privacy nell’alveo delle “eccezioni” rispetto al generale principio della tutela dell’informazione. Tant’è che nel Codice deontologico dei giornalisti – si legge nella sentenza- è scritto che la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della privacy e che la sfera privata di persone note o che esercitano funzioni pubbliche dev’essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.

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