Categories: Diritto d'Autore

VIOLA IL DIRITTO D’AUTORE IL GIORNALISTA CHE PUBBLICA UNA FOTO SENZA IL CONSENSO

La condotta del giornalista concretatasi nella riproduzione del ritratto o dell’immagine di un soggetto senza preventivamente richiedere ed ottenere il consenso dello stesso, integra violazione delle disposizioni in tema di diritto d’autore. All’uopo deve rilevarsi che il disposto normativo di cui all’articolo 97, comma primo, della legge n. 633 del 1941, nella parte in cui sancisce che nelle ipotesi ivi contemplate non occorre il consenso di colui il quale viene ritratto, si giustifica con la connessione dell’immagine della persona ad un fatto di interesse pubblico o svoltosi in pubblico, il quale prevale sulla riproduzione dell’immagine del soggetto ritratto. Tale connessione, la quale può essere data dalla contemporaneità e contestualità, tuttavia presuppone, all’evidenza, un fatto o un accadimento esterno all’immagine stessa. In tal senso l’esimente contemplata dalla richiamata norma non può estendersi, in via interpretativa, a semplici tematiche o argomenti di interesse pubblico, non riconducibili alla nozione di “fatto” chiaramente connotata nel senso di evento storico naturalistico, dalle alternative ed esemplificative nozioni di avvenimenti e cerimonie contenute nella norma citata. Pondo l’accento sulla ratio della norma esimente, invero, non si vede ragione alcuna per non rimettere al consenso del titolare dell’immagine, che sia soggetto privato non notorio, né incaricato di uffici pubblici, un utilizzo della predetta immagine laddove la stessa non sia necessaria e neppure strettamente pertinente, ma solo, in qualche modo, anche occasionale, collegata ad una qualsivoglia tematica di interesse pubblico. Rilevato quanto innanzi, qualora, come nella specie, non ricorra alcuna delle ipotesi esimenti contemplate dal richiamato articolo 97, integra violazione della normativa suddetta la condotta del giornalista che abbia riprodotto, in un servizio televisivo, l’immagine di una persona senza ottenerne il preventivo necessario consenso. Nella specie, tuttavia, la condotta del giornalista integra violazioni ulteriori, quali la normativa in materia di dati personali, per aver il medesimo inquadrato senza consenso la persona dell’attore, all’evidenza sovrappeso, in un servizio televisivo sul tema della obesità.

editoriatv

Recent Posts

Dall’Agcom solidarietà a La Stampa nel nome del pluralismo

L’Agcom ha fornito la solidarietà a La Stampa dopo gli attacchi alla redazione di una…

15 ore ago

Mediaset trascina l’intelligenza artificiale in tribunale

Mediaset trascina l’intelligenza artificiale in tribunale. La prima causa italiana di un editore contro l’Ai.…

15 ore ago

Per gli editori il paese di acquisto dei prodotti editoriali non è neutro ai fini Iva

Quando un editore italiano compra libri, giornali o periodici dall’estero, l’IVA non si applica sempre…

1 giorno ago

Nomine nel gruppo Cairo: Alberto Braggio nuovo ad di La7

Girano le poltrone nel gruppo Cairo: Alberto Braggio è il nuovo amministratore delegato di La7.…

2 giorni ago

Quando il pm non può frugare nel pc del cronista: la Cassazione difende le fonti dei giornalisti

In attesa che finalmente l’Italia recepisca in pieno il Regolamento European media freedom act, la…

2 giorni ago