Il consiglio dei ministri, su proposta del presidente Paolo Gentiloni e del ministro per lo sport con delega all’editoria Luca Lotti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che prevede disposizioni per l’incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l’accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici, in attuazione della legge 26 ottobre 2016, n. 198 (legge di riforma dell’editoria).
La nuova disciplina estende alle imprese editrici il regime vigente per la generalità delle imprese del comparto industriale in tema di accesso alle misure di integrazione salariale straordinaria; in particolare, vengono uniformati i requisiti di accesso, così come le causali per le quali le imprese possono chiedere i trattamenti di integrazione salariale, ovvero la riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, la crisi aziendale (compresi i casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento) e il contratto di solidarietà. Anche la durata massima dei trattamenti (24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile) e gli altri aspetti qualificanti dell’istituto (contribuzione figurativa per i periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, oneri contributivi ordinari e straordinari a carico dei lavoratori e delle imprese) sono disciplinati in conformità a quanto prescritto per i lavoratori e per le imprese degli altri comparti.
In particolare, si introduce, a carico delle imprese editoriali che accedono alla cassa integrazione, un contributo crescente in relazione alla durata del beneficio. Per quanto riguarda i nuovi requisiti di accesso ai trattamenti anticipati di vecchiaia per i giornalisti, si stabilisce che il requisito di anzianità contributiva sia pari a 25 anni, in luogo degli attuali 18. Inoltre, si prevede l’applicazione del meccanismo di adeguamento del requisito all’aspettativa di vita, secondo i criteri generali oggi vigenti nell’ordinamento pensionistico. Il trattamento in questione, infine, può essere fruito con un anticipo massimo di cinque anni rispetto all’età anagrafica stabilita per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime previdenziale dell’inpgi, che è stata recentemente innalzata (uomini e donne: 61 anni nel 2017 e 61 anni + 7 mesi a partire dal 2018, ndr). Si confermano, infine, il divieto per i giornalisti prepensionati di mantenere rapporti di collaborazione e l’obbligo per gli editori di effettuare nuove assunzioni, nel rapporto di un nuovo assunto ogni tre prepensionamenti.
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