Categories: Giurisprudenza

Tar Marche, non è necessario il permesso di costruire per gli impianti di telefonia mobile

 

Pubblichiamo sul nostro sito una sentenza del Tar Marche risalente al 24 giugno 2014. Oggetto del provvedimento è il tema degli adempimenti amministrativi per l’installazione di impianti di telefonia.  La controversia riguarda il diniego opposto dal Comune di Senigallia ad H3G per la realizzazione di un impianto UMTS di telefonia mobile.  Il Comune ha affermato l’impossibilità di realizzare l’intervento attraverso la dichiarazione di inizio attività (Dia) senza un’adeguata valutazione di impatto ambientale.  Motivazioni che hanno spinto l’operatore mobile a fare ricorso. Il Tar accoglie le argomentazioni di H3G sulla base del d.lg. n. 259 del 2003 che, nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, considera sufficiente la denuncia di inizio attività. In quanto normativa speciale prevale   sulla disciplina generale dettata dal T.U. dell’edilizia approvato nel 2001 che, per gli interventi in questione, richiedeva il permesso di costruire. Inoltre il Tar non ritiene necessaria una valutazione di impatto ambientale per la costruzione degli impianti. Ogni normativa, nazionale o regionale, che aggravi ingiustificatamente il procedimento di rilascio del titolo autorizzatorio, al di là dei requisiti e dei limiti previsti in via esclusiva dal Codice delle comunicazioni elettroniche, deve essere disapplicata, in forza di quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 170/1984, in quanto contrastante con i fondamentali principi del diritto europeo in subiecta materia e ora recepiti, quale fonte primaria e pressoché esclusiva, appunto dal d. lgs. 259/2003. Link alla sentenza:

http://circolari.editoria.tv/?p=24797

Giannandrea Contieri

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