Categories: Giurisprudenza

TAR CONFERMA MULTA AGCOM DI 200MILA EURO INFLITTA A MEDIASET PER VIOLAZIONE CODICE TV E MINORI

L’Agcom ha ritenuto che un servizio giornalistico trasmesso dal Tg5 nel 2007 sui fatti relativi ai presunti abusi alla scuola materna ‘Olga Rovere’ di Rignano Flaminio sia stato fatto in violazione del Codice di Autoregolamentazione Tv e Minori, e conferma la multa di 200mila euro inflitta. È la decisione con la quale il Tar del Lazio ha respinto il ricorso proposto da Rti (Reti televisive italiane, gruppo Mediaset).
Era il 18 luglio 2007, quando, nel Tg5 delle 20 fu trasmesso un servizio sull’incidente probatorio disposto per i fatti di Rignano. Per l’Agcom fu violato il Codice di autoregolamentazione; cosa che portò alla sanzione. Quanto al merito della controversia, Rti – secondo quanto si è appreso – ha tra l’altro sostenuto che il provvedimento impugnato si sarebbe tradotto in un’immotivata ed illegittima compressione della libertà d’informazione. I giudici, premettendo che non veniva davanti a loro in discussione «il diritto di cronaca e informazione, costituzionalmente garantito, ma il limite entro cui tale diritto può ritenersi legittimamente esercitato rispetto al diritto dei minori, che pure gode di tutela costituzionale», hanno ritenuto che «in un equilibrato bilanciamento di principi e valori, tutti meritevoli di protezione, la ‘tutela dei minori’ assume un connotato certamente prevalente rispetto ad altri».
Con riferimento al fatto specifico, «l’Agcom – scrive il Tar – ha ritenuto che i contenuti del programma sanzionato fossero inidonei alla visione da parte dei minori, in quanto suscettibili di turbare lo sviluppo psichico e morale, in particolare, di quelli direttamente coinvolti dall’incidente probatorio», in relazione alle sequenze trasmesse «che, seppure selezionate e di breve durata, contengono immagini chiare e ravvicinate che, in assenza di alcuna forma di schermatura elettronica, ritraggono minori ripresi di spalle e di profilo». Non essendo «censurabile l’iter motivazionale seguito», e non potendo essere sottaciuto come l’Autorità abbia pure valutato che le udienze con coinvolti i minori si svolgano a porte chiuse per evitare «effetti nocivi anche gravi con riguardo allo sviluppo del minore e ai risvolti materiali di vita quotidiana», la conclusione per il Tar è che «legittimamenteè stato ritenuto che il contributo offerto dall’emittente della ricorrente, pure di indubbio rilievo sociale, è stato compiuto in violazione della normativa» prevista.

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