Con la sentenza n. 7344 del 31 marzo, la Corte di Cassazione ha specificato che la società che pone in essere solo qualche operazione passiva di acquisto non può portare in detrazione l’Iva in quanto non svolge una vera e propria attività imprenditoriale. Sono ritenute effettuate nell’esercizio dell’attività d’impresa le operazioni di vendita o di fornitura di servizi effettuate da una società commerciale. La regola però non si estende alle ipotesi inverse e cioè alle operazioni di acquisto o acquisizione di servizi. Quindi le operazioni attive, in cui una società commerciale vende beni, costituiscono attività di carattere lucrativo mentre non altrettanto può dirsi per le operazioni passive in cui l’etere acquista o usufruisce di servizi. Proprio perché operazioni passive, queste ultime comportano una perdita e non un guadagno, e perciò la loro inerenza all’attività imprenditoriale dovrà essere provata caso per caso.
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