Categories: Giurisprudenza

MODIFICHE DISCIPLINA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO. CIRCOLARE MIN. DEL LAVORO

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ha diffuso una circolare (n.13/2008) per fornire importanti indicazioni interpretative sulle novità in materia di contratto a tempo determinato, introdotte dalla Legge n. 247/2007 (c.d. legge Welfare). Come è noto, questa legge, ha introdotto sia dei limiti alla reiterazione dei contratti, sia delle forme di precedenza nella stipula di contratti a tempo indeterminato o di nuovi contratti a termine nelle attività stagionali in favore di particolari categorie di lavoratori.
L’articolo 5, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 368/2001 prevede che “qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi (…) il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato”. A tal proposito la circolare precisa, tra le altre cose, che il limite generale di durata massima di reiterazione di contratti a tempo determinato richiede oltre l’identità delle parti del rapporto di lavoro anche l’equivalenza delle mansioni. Equivalenza non intesa in termini di mera corrispondenza del livello di inquadramento contrattuale tra le mansioni svolte precedentemente e quelle contemplate nel nuovo contratto, ma tenendo conto dei contenuti concreti delle attività espletate.
Va sottolineato che, ai fini del superamento del periodo di 36 mesi, devono essere conteggiati tutti i periodi di lavoro effettivo svolti tra le parti prescindendo, quindi, dai periodi di interruzione intercorsi tra la cessazione del precedente rapporto di lavoro e l’instaurazione di quello successivo.
Nel caso di raggiungimento del limite dei 36 mesi per effetto di successione di diversi contratti, non si determina l’automatismo dell’immediata conversione, ma il rapporto si potrà protrarre per ulteriori 20 giorni che dovranno essere tuttavia compensati con le maggiorazioni previste dallo stesso art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 368/2001. Si precisa, inoltre, che la disciplina sul limite massimo dei 36 mesi subisce alcune deroghe stabilite dalla legge.
Fabiana Cammarano

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