Categories: Giurisprudenza

MISURE PER IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI CRIMINALITÀ INFORMATICA

Mentre siamo ancora in attesa di conoscere il regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che cercherà di tutelare il diritto d’autore sul web, sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio scorso, è stata pubblicata una legge che inasprisce le pene per i reati informatici. In particolare viene prevista la confisca obbligatoria dei beni utilizzati per la commissione di reati informatici. I reati per cui, oltre alla reclusione e alle pene pecuniarie, sarà prevista la confisca, sono i seguenti:
– accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza,
– detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno,
– diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico,
– installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche,
– falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche,
– intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche,
– installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche,
– falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche,
– danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici,
– danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità,
– danneggiamento di sistemi informatici o telematici,
– danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità,
– frode informatica ovvero quando, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, si procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno,
– frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.
Non si procede alla confisca solo nel caso in cui la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato.

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