Al cosiddetto giornalismo d’inchiesta, quale species più rilevante dell’attività di informazione, connotata (come riconosciuto anche dalla Corte di Strasburgo) dalla ricerca e acquisizione autonoma, diretta e attiva, della notizia da parte del professionista, va riconosciuta ampia tutela ordinamentale, tale da comportare, in relazione ai limiti regolatori dell’esercizio del diritto di cronaca e di critica già individuati dalla giurisprudenza di legittimità, una meno rigorosa, e comunque diversa, applicazione della condizione di attendibilità della fonte della notizia; venendo meno, in tal caso, l’esigenza di valutare la veridicità della provenienza della notizia, che non è mediata dalla ricezione passiva di informazioni esterne, ma ricercata, appunto, direttamente dal giornalista, il quale, nell’attingerla, deve ispirarsi ai criteri etici e deontologici della sua attività professionale, quali, tra l’altro, menzionati nella legge 3 febbraio 1963 n. 69 e nella Carta dei doveri del giornalista.
La Cassazione Civile, Sez. III, nella sentenza del 9 luglio 2010, n. 16236 ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il carattere diffamatorio di un articolo nel quale si denunciava l’inattendibilità dei risultati di analisi cliniche effettuate da un laboratorio, al quale erano stati consegnati campioni di the spacciati per liquido organico umano, senza che tale inganno fosse rilevato nel corso delle analisi.
Egidio Negri
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