Categories: Giurisprudenza

LIBERALIZZAZIONI: NUOVE NORME PER L’ACCESSO AL CREDITO DELLE PMI

La conversione in legge del decreto sulle liberalizzazioni, approvata dal Parlamento il 22 marzo, ha fatto emergere un punto controverso, per il quale il Governo ha ritenuto necessario intervenire con alcune misure correttive.
Il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 23 marzo recepisce quindi l’ordine del giorno firmato dalle forze di maggioranza alla Camera in tema di:
– In adempimento all’ordine del giorno si prevede l’introduzione di meccanismi di monitoraggio dell’accesso al credito, con particolare riguardo alle PMI. La misura viene incontro all’esigenza avvertita nel tessuto produttivo, e in particolare da parte delle piccole e medie imprese, di rendere più efficienti le procedure di erogazione dei finanziamenti da parte delle banche. A tale scopo, si è delineato un tipo di verifica non invasiva su questa fondamentale attività bancaria, prevedendo l’istituzione di un ufficio pubblico, tecnicamente qualificato. L’osservatorio, che si avvarrà delle strutture ministeriali già esistenti, eserciterà le seguenti competenze: a) può attivarsi per richiedere, se ve ne sono gli estremi, un riesame da parte della stessa banca di sue decisioni negative; b) può formulare raccomandazioni volte a migliorare i processi di verifica del merito del credito, in relazione agli specifici contesti in cui operano le singole filiali; c) può segnalare all’Autorità per la concorrenza ipotesi di intese o pratiche concordate, se ne riscontra gli indizi.
Sono stati inoltre disciplinati il potere di richiedere informazioni alle banche e la possibilità di avvalersi della collaborazione della Banca d’Italia. Quest’ultima Istituzione partecipa di diritto all’osservatorio, a garanzia del fatto che la collaborazione possa essere proficua e che le competenze a essa riservate dalla legge non siano in alcun modo ostacolate dal nuovo organismo, con il quale anzi dovrebbe agire in piena sintonia avendo quest’ultimo compiti complementari a quelli di vigilanza prudenziale in senso stretto. L’altra amministrazione membro è il Ministero dello sviluppo economico, per evidenti ragioni connesse alle sue competenze istituzionali. L’Associazione bancaria italiana e le altre associazioni di categoria possono partecipare all’osservatorio, senza diritto di voto, con funzioni informative e di rappresentanza degli interessi.
– la nullità di clausole nei contratti bancari. La misura originaria stabiliva la nullità di tutte le clausole che prevedono commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, nonché del loro utilizzo. Ciò anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il limite del fido. Con le modifiche introdotte dal decreto legge si intende limitare la nullità alle sole clausole (del medesimo tipo) che siano stipulate in violazione delle disposizioni applicative in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti, adottate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ai sensi del decreto legge “Salva Italia” che prevede un tetto massimo per queste commissioni dello 0,5% trimestrale.

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