Nel caso in cui il fatto narrato risulti – a posteriori – obiettivamente falso, la possibilità di applicare la scriminante ex art. 51 c.p. sotto il profilo putativo ai sensi dell’art. 59, comma primo, c.p. presuppone che il giornalista abbia assolto all’onere di controllare accuratamente la notizia risalendo alla fonte originaria e che l’errore circa la verità del fatto non costituisca espressione di negligenza, imperizia o, comunque, di colpa non scusabile.
A Lamezia Terme il dibattito sulle edicole e sull’occupazione del suolo pubblico torna al centro…
La lezione di Papa Leone, le notizie che non vanno nascoste ma che devono servire.…
Slc Cgil chiede impegni ad Antenna sui livelli occupazionali nel gruppo Gedi. Il sindacato, uscito…
Il Garante privacy ha irrogato a Enel Energia una sanzione di oltre 500mila euro per trattamento illecito…
Hoepli, si fa avanti Mondadori. Spunta l’offerta per rilevare il ramo scolastica della casa editrice…
L’Associazione lombarda dei Giornalisti sarà in campo: il 27 marzo le penne lombarde resteranno ferme…