Categories: Giurisprudenza

LA NORMATIVA VIGENTE CHE DISCIPLINA IL BLOG

Con il termine BLOG si intende “diario in rete”, attraverso questo strumento di comunicazione chiunque ha la possibilità di creare una pagina o un sito web personale e di immettervi quindi i più svariati contenuti come musica, politica, sport, tempo libero e quant’altro susciti l’interesse dell’autore stesso; unica condizione è che tale attività non abbia scopo di lucro. Ciò comporta anche la ovvia possibilità di avere ad oggetto la critica o il commento di altri articoli, interventi TV e quant’altro e, conseguentemente essere assimilato ad un forum di discussione, pratica che è di uso comune in cui è liberamente citato, richiamato e, in alcuni casi anche “linkato” altro intervento di personaggio noto.
Ne consegue che il gestore del Blog è tenuto soltanto ad osservare le disposizione dettate della Legge sul diritto d’autore, L. 633/41, in base alle quale, ex art. 65, “gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l’utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell’autore, se riportato. Nel caso in cui dette regole relative alla citazione di opere altrui vengano violate l’autore del blog incorrerà nelle sanzioni prescritte dalla stessa legge di cui agli artt. 156 e sgg..
Analisi a sé stente è quella che riguarda la figura del gestore del blog in merito ai commenti immessi on-line dai fruitori del blog stesso, a tal proposito va sottolineato che fino alla sentenza del Tribunale di Aosta, questa condotta non era stata sanzionata, detto provvedimento giurisdizionale ha però assimilato la figura del gestore del blog a quello della figura del direttore responsabile di una testata giornalistica ex art. 597 bis c.p., con la ovvia conseguenza che il blogger potrebbe essere comunque chiamato a rispondere per un fatto di diffamazione commessa da altri soggetti per il tramite del suo blog per la successiva assimilazione con gli art. 57, 57 bis e 58 c.p.; questa operazione è correttamente configurabile come un’analogia in malam partem, e pertanto vietata nel nostro ordinamento.

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