Lo stabilisce la sentenza n. 4502 della Corte di Cassazione, respingendo il ricorso di un contribuente che pretendeva di documentare dei costi a mezzo della fotocopia del fax con cui il fornitore aveva trasmesso la fattura.
Il documento che incorpora la fattura trasmessa a mezzo fax è pur sempre una copia dell’originale, ma offre maggiori garanzie perché non può essere suscettibile i fotomontaggio.
Il legislatore, ricorda la Suprema Corte, ove si tratti di fax spedito via computer, ha imposto l’obbligo di conservare il supporto elettronico fino al momento della stampa, per evitare riproduzioni meccanografiche non confrontabili con l’originale.
L’obbligo di conservazione della documentazione fiscale originale è una norma speciale rispetto al regime ordinario della prova documentale prescritto dal Codice Civile, il quale equipara la copia all’originale, se non sorgono contestazioni sulla conformità.
Le fotocopie di documenti originali, aggiungono i giudici, destano tanto più sospetto quando, come nel caso di specie, il contribuente non riesce a motivare perchè non esibisce gli originali.
(Sentenza Cassazione tributaria 25/02/2009, n. 4502)
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