Categories: Giurisprudenza

Iva per cassa: partenza anticipata del nuovo regime

Scatterà inaspettatamente in anticipo di un mese, con decorrenza 1° dicembre 2012, la possibilità per i contribuenti di applicare il nuovo regime dell’Iva per cassa (che permette di differire l’esigibilità dell’Iva alla data in cui la stessa è stata riscossa), introdotto dal dl Sviluppo (art.32-bis) al fine di liberare determinati soggetti dall’onere di versare all’erario l’imposta non ancora incassata.
In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stato diffuso sul sito web del Dipartimento delle Finanze (www.finanze.gov.it) il decreto attuativo, datato 11 ottobre 2012.
Il nuovo regime di liquidazione Iva potrà essere applicato, mediante opzione, dai contribuenti (esercenti attività d’impresa, arte o professione) che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro (sostituendo così il previgente limite fissato a 200mila euro).
In caso di inizio di nuova attività, l’opzione è invece ammessa per coloro che prevedono di realizzare nell’anno un volume d’affari non superiore ai 2 milioni.
Per i soggetti che aderiscono al nuovo regime, l’Iva connessa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi (effettuate nei confronti di soggetti passivi Iva) diviene esigibile all’atto della riscossione dei relativi pagamenti.
Tuttavia, trascorso un anno dall’operazione e a prescindere dall’effettivo pagamento, l’imposta diventa comunque esigibile.
A differenza della normativa previgente (decreto legge 185/2008, articolo 7), il nuovo regime non ha effetto per i soggetti (cessionari o committenti) che non hanno esercitato l’opzione.
L’Iva per cassa non si applica, in ogni caso, alle operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali d’imposta sul valore aggiunto; alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni; alle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono l’imposta mediante il meccanismo dell’inversione contabile (la cosiddetta reverse charge); né tanto meno alle operazioni indicate all’articolo 6, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
Le modalità di opzione del regime (e della eventuale revoca) saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, atteso per le prossime settimane.

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