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INTERVENTO DEL GARANTE PRIVACY PER AGEVOLARE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI PROPAGANDA ELETTORALE

Lo scorso 11 aprile è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il
Provvedimento generale del Garante privacy del 2 aprile recante Misure in
materia di propaganda elettorale: esonero dall’informativa. Il provvedimento è
stato emesso, come ormai solito dal Garante, in considerazione della turnazione
elettorale amministrativa, europea e referendaria che si terrà a giugno.

Il Garante dopo aver ricordato che l’art. 49 della Costituzione riconosce il
diritto di ciascun cittadino a concorrere alla vita politica nazionale evidenzia
come questo diritto debba essere esercitato nel rispetto della dignità e della
riservatezza delle persone, anch’essi garantiti dall’art. 2 della Carta
fondamentale. Lo svolgimento di attività di propaganda elettorale implica
sovente il trattamento di dati personali, normalmente provenienti dalle liste
elettorali, degli elettori per l’invio, ad esempio, di brochure di promozione
politica, ma anche per la scelta dei candidati. L’art. 13 del Codice privacy
stabilisce che nel caso in cui i dati non siano raccolti presso i soggetti
interessati l’informativa venga loro rilasciata al momento della loro
registrazione e, comunque, non più tardi della loro prima comunicazione nel caso
in cui essa sia prevista. La medesima norma, al comma 5, individua i  casi
in cui non è necessario rilasciare l’informativa ai soggetti interessati e tra
essi cita, alla lettera c), l’ipotesi in cui il Garante valuti che il rilascio
dell’informativa importi un impiego di mezzi sproporzionato rispetto al diritto
fatto valere. Detta valutazione, pertanto, è contenuta nel provvedimento di
esonero in disamina, avente limitata validità temporale ( fino al 30 settembre
2009), purché:

– i dati siano raccolti presso pubblici registri, atti, elenchi o altri
documenti conoscibili da chiunque senza contattare gli interessati (ad esempio
liste elettorali ma non anagrafi o archivi civili);

– il materiale propagandistico abbia delle dimensioni così ridotte da non
consentire l’inserimento dell’informativa.

Ne deriva che l’obbligo di rilasciare l’informativa per finalità di
propaganda elettorale sussiste nel caso in cui si contattino direttamente i
soggetti interessati (es. telefonicamente fermo restando l’obbligo del consenso
preventivo laddove non prestato precedentemente) oppure si inviino loro delle
lettere, dei messaggi di posta elettronica o ancora dei plichi, come meglio
chiarito nel decalogo per la propaganda elettorale emesso dal Garante il 7
settembre 2005 e pubblicato sulla GU del 12 settembre 2005 n. 212.

Si rimanda da ultimo alla lettura di quest’ultimo provvedimento poiché  
particolarmente utile sia per la presenza di un modello di informativa
semplificata che i partiti politici, i candidati ed i comitati potranno
impiegare, sia per l’indicazione analitica delle fonti dei dati.

(Provvedimento Garante per la protezione dei dati personali 02/04/2009, n.
1603863)
editoriatv

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