Quesito circa la possibilità per una giornalista di ottenere il congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave. Dal certificato allegato, risulta accertato l’handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/92. Tale condizione sanitaria consente alla figlia convivente di presentare all’INPS la richiesta di autorizzazione al congedo. Infatti, al pari delle altre prestazioni connesse all’assicurazione di maternità, anche per i giornalisti iscritti all’INPGI, il congedo in questione è gestito dall’INPS. Il datore di lavoro anticipa la prestazione e si rivale poi sull’INPS. L’INPGI interviene – una volta ultimato il periodo ed a richiesta del giornalista – solo ed esclusivamente per l’accredito della contribuzione figurativa. La prestazione è pari alla retribuzione contrattuale spettante, ma entro un massimale di circa 100 euro lordi giornalieri; lo stesso massimale si applica alla contribuzione figurativa (vedi tabella sottostante).In deroga a quanto sopra riportato, i giornalisti dipendenti della Pubblica Amministrazione non devono presentare la domanda all’INPS, bensì all’Amministrazione di appartenenza, che provvede anche alla erogazione diretta dell’indennità.
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