Con la firma da parte del Presidente della Repubblica Napolitano del decreto di convocazione dei comizi elettorali pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2009, inizia ufficialmente la “par condicio” per le elezioni europee. In attesa della pubblicazione del regolamento di attuazione da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che detterà le disposizioni per le televisioni e le radio nazionali e locali nonché per i quotidiani ed i periodici, trovano applicazione le indicazioni contenute nel Codice di autoregolamentazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali (D.M. 8 aprile 2004) e nella legge n. 28 del 2000.
Tra le altre disposizioni contenute nel Codice, si ricorda che: “Nel periodo elettorale o referendario, i programmi di comunicazione politica che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione” (art.3, co.1). Inoltre, per i programmi di informazione, il decreto dispone che: “In periodo elettorale o referendario, in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto”( art. 4, co. 3).
Le emittenti televisive e radiofoniche locali che intendono trasmettere Messaggi autogestiti a pagamento per le elezioni europee possono iniziare a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi. Per i Messaggi autogestiti gratuiti si deve invece attendere la pubblicazione del regolamento Agcom; da quella data le emittenti avranno 5 giorni per comunicare al Corecom la loro intenzione di mettere a disposizione degli spazi, mentre dal 6° giorno fino alla data di presentazione delle candidature spetterà ai soggetti politici comunicare alle emittenti ed al Corecom la loro volontà di fruire di tali spazi. E’ invece già vigente il divieto per le Pubbliche Amministrazioni di svolgere attività di comunicazione istituzionale, eccettuata quella indispensabile purché svolta in modo impersonale (art. 9, co. 1 della l. 28/00).
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