Categories: Giurisprudenza

IN VIGORE LA NUOVA NORMATIVA PER GLI ASSEGNI. RITORNA TUTTO COME PRIMA

Assegni e contanti, si cambia di nuovo. Da mercoledì scorso, i pagamenti cash o con titoli trasferibili sono ammessi per somme sotto i 12.500 euro, anziché 5mila. E chi gira un assegno “libero” non deve più inserire il proprio codice fiscale nella girata. Dopo meno di due mesi, sono così caduti alcuni dei vincoli alla circolazione dei mezzi di pagamento fissati dal decreto legislativo 231/07 sull’antiriciclaggio: operativi dal 30 aprile scorso, sono stati ora ritoccati dal decreto legge 112/08 (la “manovra d’estate”), in vigore da mercoledì 25 giugno. Un rapido turn over quindi. Tanto veloce che il ministero dell’Economia ha assicurato che saranno cancellati i procedimenti sanzionatori aperti contro chi ha violato, nelle scorse settimane, le norme ora cadute.
Le misure introdotte d’urgenza dal Governo Berlusconi hanno fatto fare un passo indietro ai pagamenti: che tornano, per alcuni aspetti, a essere disciplinati dalla precedente normativa dettata per contrastare il riciclaggio, l’evasione fiscale e le truffe sui titoli di credito.
Il decreto 112 ha infatti riportato a 12.500 euro la soglia per il trasferimento dei contanti, per gli assegni bancari, postali e circolari trasferibili e per il saldo dei libretti di deposito bancari e postali al portatore: si tratta del tetto valido fino al 29 aprile e che, dal 30 aprile, era stato abbassato sotto i 5mila euro. Così, da mercoledì scorso si possono di nuovo emettere assegni bancari, postali e circolari trasferibili, se di importo unitario inferiore a 12.500 euro; mentre gli assegni da 12.500 euro in su restano «non trasferibili» e possono essere incassati dal solo e unico beneficiario, direttamente o a mezzo banca. Anche il saldo dei libretti al portatore può tornare sotto i 12.500 euro, mentre resta libero il saldo dei certificati di deposito al portatore. Si tratta di limiti che possono comunque essere modificati dal ministero dell’Economia con decreto. Cade, inoltre, l’obbligo, imposto al girante, a pena di nullità, di inserire il proprio codice fiscale nella girata degli assegni trasferibili: nei fatti, impossibile da verificare per le banche.
La manovra d’estate lascia invece intatto l’impianto di base del sistema tenuto a battesimo dal decreto antiriciclaggio. Banche e poste continueranno a consegnare, di regola, assegni «non trasferibili» ai clienti; che, per ottenere i titoli “liberi” dovranno fare una richiesta scritta e pagare il bollo di 1,5 euro per ogni modulo. Confermati anche i limiti più restrittivi destinati al circuito dei Money transfer: possono veicolare solo somme sotto i 2mila euro o, se chi ordina l’operazione ne prova la congruità rispetto alle sue condizioni economiche, sotto i 5mila euro.
Il Governo, nell’innalzare la soglia per i pagamenti in contanti e con assegni “liberi”, non ha però adottato il limite europeo di 15mila euro, anche se questo poteva tradursi in una semplificazione: per i pagamenti da 15mila euro in su scattano infatti l’obbligo per gli intermediari di registrare le operazioni e gli obblighi di adeguata verifica di chi compie operazioni occasionali che comportano movimenti di mezzi di pagamento, quando le banche agiscono da tramite nei trasferimenti di euro o valuta estera e per gli agenti in attività finanziaria. È tuttavia probabile che la conferma dell’imposta di bollo di 1,5 euro e della facoltà di indagini fiscali sui soggetti che utilizzano assegni liberi farà sparire questi titoli dalla circolazione.
Vincenza Petta

editoriatv

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