Categories: Giurisprudenza

IL MINISTRO ROMANI VARA I NUOVI CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DI PROGRAMMI TV NOCIVI AI MINORI

I criteri generali per la classificazione dei programmi televisivi “i cui contenuti possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori” e che potranno essere trasmessi solo nelle ore notturne ad accesso condizionato, sono stati adottati dal ministro dello Sviluppo Economico Paolo Romani con un Decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il ministro Romani ha recepito, anche se con modifiche, i criteri proposti dal Comitato Media e Minori – di cui si rende noto il comunicato stampa – d’intesa con l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, come previsto dall’art. 34 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. Sono stati individuati gli ambiti tematici: violenza, sessualità, tematiche sociali, relazionali e comportamentali. E le modalità rappresentative: rappresentazione esplicita, durata dell’inquadratura, intensità della rappresentazione (grado di insistenza, livello di realismo), ripetizione/frequenza di un certo contenuto all’interno di un testo, gratuità delle scene rispetto all’economia della narrazione nel suo complesso. Basterà una sola delle suddette modalità rappresentative che caratterizzino il programma nel suo insieme o una o più parti di esso (applicata a ciascuno degli ambiti tematici) a far scattare la classificazione di programma “gravemente nocivo”.

“Nel prendere atto positivamente di queste disposizioni – spiega il presidente del Comitato Media e Minori Franco Mugerli – richiamiamo la necessità che in tempi rapidi l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni adotti la disciplina di dettaglio relativa ai dispositivi tecnici idonei ad escludere che i minori vedano tali programmi. Il Comitato rileva altresì che, se da un lato viene vietata la trasmissione diurna di contenuti ‘gravemente nocivi’, è ora possibile la trasmissione in orari notturni di contenuti pornografici o di violenza gratuita, anche se criptati, che invece la Direttiva comunitaria, all’art. 27, comma 1, tassativamente vieta. Al riguardo risulta una richiesta di chiarimenti da parte della Commissione Europea in merito al recepimento della Direttiva anche sui programmi gravemente nocivi”. Il Decreto chiarisce, nel suo allegato, il concetto di violenza. Intesa come “rappresentazione esplicita e/o dettagliata dell’esercizio di violenza gratuita o insistita o efferata e delle sue conseguenze (lesioni, morte), ai fini di tortura o perversione; esaltazione della violenza sia all’interno della famiglia sia in ambito politico, religioso, razziale, sessuale”. Il concetto di sessualità, “intesa come pornografia e come presenza, all’interno della rappresentazione di relazioni sessuali, di elementi perversi e/o devianti che portano alla degradazione dell’individuo”. Il concetto di tematiche sociali, relazionali e comportamentali intesi come “rappresentazione legittimante o esaltante di comportamenti di discriminazione, offensivi dei diritti fondamentali dell’individuo e della dignità della persona, l’istigazione alla commissione di reati, all’abuso di alcool e all’utilizzo di sostanze stupefacenti, rappresentazione induttiva di emulazione di atteggiamenti e comportamenti pericolosi socialmente o individualmente, esaltazione del male nelle sue forme più estreme”. (ANSA)

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