CONTRIBUTI EMITTENZA LOCALE. I DETTAGLI DELL’ARTICOLO 13 DEL COLLEGATO ALLA FINANZIARIA

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Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (AS 1195) in discussione alla Commissione X del Senato.

Articolo 13

(Iniziative a favore dei consumatori e dell’emittenza locale)

1.
Per l’anno 2008, le risorse
di cui all’articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, al netto di quanto previsto dal comma 3 del presente
articolo, sono destinate ad incrementare il Fondo di cui all’articolo 81,
comma 30, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133.

2. Le risorse di cui al
comma 1, relative a somme riassegnate nel corso dell’anno 2008, permangono
nella disponibilità del fondo di cui all’articolo 148, comma 2, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, per complessivi euro
25.066.556.

3. Per l’anno 2008, gli
incentivi previsti dall’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge
24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge
23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dalla
legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 40


milioni di euro, a
valere sulle risorse di cui all’articolo 148 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e successive modificazioni.

4. Gli importi da
pagare per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti
legislativi 2 agosto 2007, n. 145, e 2 agosto 2007, n. 146, sono, comunque,
direttamente versati, per il funzionamento dell’Autorità garante della
concorrenza e del mercato, a uno specifico fondo di tesoreria a essa
intestato, fino a corrispondenza di un importo pari al minimo edittale
stabilito dall’articolo 27, comma 9, del codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come sostituito dal citato
decreto legislativo n. 146 del 2007, per le infrazioni di cui all’articolo
21, commi 3 e 4, dello stesso codice. La parte di sanzione eccedente ha la
destinazione prevista dal comma 1 del presente articolo. Il presente comma
si applica anche ai versamenti ancora da effettuare alla data di entrata in
vigore della presente legge.

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