CONTRIBUTI EDITORIA. I DETTAGLI DELL’ART.33 DEL COLLEGATO ALLA FINANZIARIA

0
705

Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (AS 1195) in discussione alla Commissione X del Senato.

Articolo 33


(Editoria)


1
. All’articolo 20 decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma
3-ter è sostituito dal seguente:



 



«3-ter. Il requisito della rappresentanza parlamentare indicato
dall’articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non è
richiesto per le imprese e per le testate di quotidiani o periodici che
risultano essere giornali od organi di partiti o movimenti politici, che
alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai contributi
di cui all’articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e
successive modificazioni
».

 


2
. All’articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 



a)      


al quarto comma, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«Le azioni aventi diritto di voto o le
quote possono essere intestate a società per azioni, in accomandita per
azioni o a responsabilità limitata, purché la partecipazione di controllo di
dette società sia intestata a persone fisiche o a società direttamente o
indirettamente controllate da persone fisiche»
;

b) il sesto comma è sostituito dal
seguente:



«Qualora la partecipazione di controllo di cui al quarto comma sia intestata
a società fiduciarie, il requisito ivi previsto del controllo diretto o
indiretto da parte di persone fisiche si intende riferito ai fiducianti, in
quanto soggetti effettivamente titolari delle azioni o quote medesime. In
tal caso la società fiduciaria è tenuta, ai fini del presente articolo, a
comunicare i nominativi dei fiducianti all’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni ai fini e per gli effetti dell’articolo 1, comma 6, lettera
a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249».

 


3
. All’articolo 44 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) al comma 1, alinea, dopo le parole:
«che costituiscono» sono inserite le seguenti:

 



«, a decorrere dall’esercizio finanziario successivo a quello in corso alla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma,»
;

 

b) è aggiunto, in fine, il seguente
comma:



«1-bis. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere
per l’espressione del parere vincolante delle Commissioni competenti per
materia e per i profili di carattere finanziario».

 


4
. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2009, hanno
accesso alle sovvenzioni statali indirette di cui alla legge 5 agosto 1981,
n. 416, esclusivamente le imprese editrici aventi diritto che abbiano
inserito nel proprio statuto il divieto di distribuzione degli utili della
società.

 



5
. All’attuazione del presente articolo
si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome