Con la sentenza n. 159 la Consulta ha bollato d’illegittimità numerose disposizioni della Legge del Friuli-Venezia Giulia, n. 29, del 18 dicembre 2007, recante “Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana”, con le quali s’intendeva costituire sentieri privilegiati all’uso del dialetto friulano nella vita privata e pubblica del territorio regionale.
La pronuncia, alquanto significativa, intende ribadire non tanto il principio del “primato della lingua italiana” e quindi la consacrazione dell’italiano come “lingua ufficiale della Repubblica” ma piuttosto, si vuole punire il mancato rispetto di una ben precisa procedura, appositamente predisposta dallo Statuto della regione, per l’introduzione di deroghe ai contenuti della Legge 482/1999.
Nel complesso, il risultato della vertenza, suscitata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, pare suonare a monito di quanti ritengano che si possa “sostenere” (mediante iniziative culturali o informative connesse alle lingue minoritarie) in maniera più che promozionale e al di fuori di limiti territoriali rigorosi, quelle minoranze linguistiche che hanno nella storia etnica del loro luogo d’origine il loro stesso trascorso giustificativo.
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