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Circolare n. 29 del 04/06/2013 – Fornitori di servizi di media audiovisivi – Comunicazione all’AGCOM del numero di programmi autorizzati alla diffusione

Vi ricordiamo che, ai sensi dell’art. 23, comma 3 della deliberazione n. 353/11/CONS dell’Agcom, i fornitori di contenuti di servizi di media audiovisivi, entro il 30/06/2013, devono comunicare a mezzo raccomandata AR, all’Agcom, Direzione Servizi Media, Via Isonzo n. 21/B, 00198 Roma, il numero dei programmi autorizzati alla diffusione secondo il modello allegato alla suddetta deliberazione n. 353/11/CONS, di cui rimettiamo copia (allegato n. 1).
Tale comunicazione è finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti alle autorizzazioni alla fornitura di programmi televisivi nazionali e locali che l’Agcom deve effettuare periodicamente entro il 30 ottobre di ogni anno, nonché in occasione di notifica di intese od operazioni di concentrazioni ai sensi dell’art. 43, comma 1 del Testo Unico dei Servizi di Media audiovisivi e radiofonici (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.), ovvero su segnalazione di chi vi abbia interesse.
Ricordiamo che, ai sensi del Testo Unico dei Servizi di Media audiovisivi e radiofonici, uno stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento non possono essere, contemporaneamente, titolari di autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi in ambito locale e in ambito nazionale e che non possono essere rilasciate autorizzazioni per fornitore di servizi di media audiovisivi in ambito locale che consentano di irradiare più del venti per cento dei programmi televisivi numerici in ambito locale.
Qualora l’Agcom riscontri, a seguito delle verifiche di cui sopra, il superamento dei limiti stabiliti dalla legge dispone l’avvio dell’istruttoria ai sensi e per gli effetti del regolamento di cui alla delibera Agcom n. 646/06/CONS.
Evidenziamo che ai sensi dell’art. 23, comma 6 della delibera Agcom n. 353/11/CONS, e ai fini del calcolo dei programmi di cui sopra un programma diffuso in HD che non costituisca simulcast o trasmissione differita dello stesso palinsesto corrisponde a 1,5 programmi, sia con riferimento al totale dei programmi irradiati sia con riferimento al totale dei programmi irradiati sia con riferimento al totale dei programmi irradiati da uno stesso soggetto. Tale disposizione è soggetta a revisione sulla base dello sviluppo tecnologico e di mercato della diffusione televisiva

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