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Circolare n. 28 del 28/05/2013 – Sicurezza sul lavoro – Autocertificazione della valutazione dei rischi entro il 31 maggio 2013

Dal 1 giugno 2013 non sarà più possibile la stesura di una autocertificazione della valutazione dei Rischi.
Infatti, per le imprese con un organico inferiore a 10 lavoratori, ai sensi dell’art. 29, comma 5, D.lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni Infatti, a partire dal 31 maggio avrà termine il periodo transitorio in base al quale era possibile l’attestazione dell’avvenuta procedura di valutazione dei rischi sul lavoro con la predisposizione di un semplice documento di autocertificazione.
Entro tale data si dovrà procedere alla trasformazione dell’autocertificazione precedente redatta in un documento di valutazione vero e proprio.
La valutazione dei rischi e l’elaborazione del documento deve essere fatta dal datore di lavoro in collaborazione del responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e del medico competente e deve contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, con indicazione dei criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l’individuazione delle eventuali mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacita professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Il non adeguamento del DVR (Documento Valutazione Rischi) corrisponde ai fini sanzionatori ad una mancata valutazione dei rischi nell’ambiente di lavoro.
Per quanto riguarda le sanzioni, nel caso di violazioni inerenti la stesura del documento, sono previste le seguenti sanzioni:
1. per omessa redazione del Documento, violazione art. 29, comma 1: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500,00 a 6.400,00 euro;
2. per incompleta redazione del Documento con omessa indicazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione, protezione e DPI, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità è prevista una ammenda da 2.000,00 a 4.000,00 euro;
3. per incompleta redazione del Documento con omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa, l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento è prevista una ammenda da 1.000,00 a 2.000,00 euro.
La redazione e la presenza del Documento in azienda si configura altresì come obbligo per l’accesso ad agevolazioni e benefici contributivi nel caso di particolari tipologie di assunzione.

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