Con la delibera n. 421/11/CONS pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2011, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha prorogato al 30 settembre 2011 il termine per le dichiarazioni supplementari dovute al ROC da parte degli editori richiedenti i contributi per l’editoria ai sensi dell’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater della legge 7 agosto 1990 n. 250 nonché ai sensi dell’articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Inizialmente il termine era fissato al 31 luglio.
La delibera, nel modificare il precedente provvedimento del 18 maggio 2011, n. 283/11/CONS, introduce anche alcune rilevanti semplificazioni degli adempimenti che di seguito riportiamo:
1. la limitazione dell’obbligo di comunicazione, a partire dal terzo livello della catena partecipativa di minoranza, agli assetti societari dei soli soci che detengano partecipazioni con diritto di voto pari o superiori al 5%;
2. l’editore non proprietario della testata è sempre tenuto alla trasmissione dello sviluppo degli assetti societari del proprietario della testata ma solo nei limiti di quanto in sua diretta conoscenza;
3. viene differita al 2012 la trasmissione della dichiarazione, redatta secondo il modello 12/4/ROC, con la quale si comunicano le eventuali situazioni di collegamento tra le imprese ovvero l’assenza delle stesse. Inoltre, l’obbligo di detta comunicazione viene limitato alle sole situazioni di collegamento tra editori. In pratica gli editori vengono esonerati dal dover qualificare i propri rapporti economici con soggetti pure iscritti al ROC, quali, ad esempio le concessionarie di pubblicità.
Per tutte le restanti disposizioni previste dalla delibera 283/11/CONS, si rimanda a quanto già evidenziato nelle circolari n. 14 e 15 del 2011.
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