Ricordiamo che con la delibera n. 163/16/CONS del 5 maggio 2016, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha disposto l’obbligo della trasmissione dei dati di diffusione relativi alla testata edita entro il 15 febbraio di ogni anno.
L’obbligo interessa solo le imprese editrici di testate quotidiane cartacee e la violazione di tale obbligo, nonché l’indicazione di dati non corrispondenti alla realtà, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 1, commi 29, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Facciamo presente che i dati comunicati in questa sede dovranno trovare conferma sia in quelli che verranno comunicati in occasione della IES (Informativa Economica di Sistema) del prossimo 31 ottobre che, per le imprese beneficiarie dei contributi di cui al decreto legislativo n. 70/2017, nella certificazione della diffusione.
Ricordiamo, infine, che la regolarità della posizione presso l’AGCOM è condizione per l’ammissione ad ogni contributo ed agevolazione di legge.
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