Pubblichiamo sul nostro sito una sentenza della Cassazione Penale, risalente al 17 giugno 2014. Oggetto del provvedimento è un presunto caso di diffamazione su testata giornalistica periodica. Pomo della discordia è un articolo apparso sul settimanale “Sette”, riguardante la nota associazione Scientology. Quest’ultima ha optato per il ricorso in Cassazione a seguito dell’archiviazione operata dal giudice per le indagini preliminari. L’accusa al settimanale è quella di aver violato i limiti del diritto alla critica. La Corte giudica il ricorso inammissibile. Non ravvisa il lamentato superamento dei limiti della verità del fatto e della continenza, giacchè, per un verso, le frasi . riportate nell’articolo non riferiscono di alcuna condanna di Scientology, ma contrastano l’affermazione degli adepti di non avere subito condanne, laddove si sono registrate condanne per truffa e circonvenzione di incapaci, che naturalmente riguardano persone singole e non l’associazione nella sua interezza. Ne discende che non si può ipotizzare una generalizzazione di tali affermazioni. Non può essere condannato per diffamazione chi racconta un fatto senza superare i limiti della verità e della continenza. Per questo, i singoli membri di un’associazione, delle cui condanne penali si è parlato in un articolo di giornale, non possono lamentare una diffamazione ai danni dell’associazione nel suo complesso. Il testo completo della sentenza:
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