Chi è agli arresti domiciliari non può comunicare con ‘Facebook’ ma solo limitarsi ad usare Internet a scopo conoscitivo senza entrare in contatto con altre persone. Lo sottolinea la Cassazione nella sentenza 37151.
“La moderna tecnologia – spiega la Cassazione – consente oggi un agevole scambio di informazioni anche con mezzi diversi dalla parola, tramite Web e anche tale trasmissione di informazioni deve ritenersi ricompresa nel concetto di ‘comunicazione’, pur se non espressamente vietata dal giudice, dovendo ritenersi previsto nel generico ‘divieto di comunicare’ il divieto non solo di parlare direttamente, ma anche di comunicare attraverso altri strumenti, compresi quelli informatici, sia in forma verbale che scritta o con qualsiasi altra modalità che ponga in contatto l’indagato con terzi”.
Per quanto riguarda la violazione del divieto di comunicare, i supremi giudici aggiungono che “deve essere provata dall’accusa e non può ritenersi presunta dall’uso dello strumento informatico”. In proposito la Cassazione rileva che “l’uso di Internet non può essere vietato ‘tout court’ se non si risolve in una comunicazione con terzi, comunque attuata, ma abbia solamente funzione conoscitiva o di ricerca, senza entrare in contatto, tramite Web, con altre persone”.
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