L’articolo 13 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) deve essere interpretato nel senso che non osta a che un’imposta, come quella oggetto del procedimento principale, sia applicata al proprietario di strutture collocate in un sito ad esse riservato, quali ad esempio piloni e tralicci di diffusione, destinate a supportare le antenne necessarie al funzionamento della rete di telecomunicazione mobile che non sia stato possibile collocare su un sito già esistente.
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