L’Agcom ha integrato, con la delibera n. 397/10/CONS, il Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti (approvato con provvedimento n. 66/09/CONS).
Tra le modifiche è stata sostituita la definizione di fornitore di contenuti televisivi con quella introdotta dal Decreto Romani di “fornitore di servizi di media”: la persona fisica o giuridica che ha la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione; sono escluse dalla definizione di “fornitore di servizi di media” le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi.
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