La motivazione dell’ordinanza che conferma il sequestro probatorio, disposto dal PM su alcuni apparati elettronici capaci di eludere il software di protezione, non può fare riferimento alle finalità cautelari tipiche, invece, del sequestro preventivo. Per questo motivo la Cassazione accoglie parte del ricorso deciso con la sentenza 35469/12.
Il caso
Il PM dispone con decreto il sequestro probatorio, il Tribunale con ordinanza conferma il provvedimento: gli apparati elettronici presi in consegna dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un’ indagine per il reato di cui all’art. 171-ter, lett. f)-bis, l. n. 633/41, rimangono sequestrati. L’imputato propone allora ricorso per cassazione.
Diritto d’autore o proprietà industriale? Il ricorrente lamenta innanzi tutto l’erroneità nella valutazione del fumus che sorregge il sequestro, sostenendo che non trovi applicazione al caso di specie – si tratta di apparati elettronici capaci di eludere i programmi di protezione di una consolle di videogiochi – la tutela del diritto d’autore ma le norme in materia di proprietà industriale.
La tutela non è un gioco. In tema di diritto d’autore e software, la Suprema Corte disattende l’argomentazione del ricorrente. Infatti, sulla base di un decisivo orientamento giurisprudenziale della medesima Sezione, si può affermare che «i meccanismi elettronici che consentono di eludere i software di protezione adottai dalla casa costruttrice violano i diritti posti a tutela delle opere di ingegno» dato che ne rendono possibile l’utilizzo anche attraverso copie non originali.
C’è sequestro e sequestro. Tuttavia, sotto altro profilo la Cassazione accoglie il ricorso, annullando con rinvio l’ordinanza impugnata. Risulta invero viziata la decisione del Tribunale laddove opera impropriamente un richiamo a delle finalità cautelari che sono tipiche del sequestro preventivo, ma che non possono certo sorreggere l’applicazione di un sequestro probatorio come quello in esame.
Inoltre, il Tribunale non si è soffermato adeguatamente ad esaminare se, per soddisfare le finalità probatorie, il provvedimento avrebbe potuto colpire solo un esemplare per tipo degli apparati sequestrati. Il Tribunale è perciò chiamato a valutare nuovamente entrambi i profili così delineati.
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