La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza che alleghiamo sul caso Meta Platforms Ireland Ltd c. AGCOM, ha pronunciato una decisione destinata ad avere un impatto profondo sul rapporto tra piattaforme digitali, diritto d’autore e sostenibilità economica dell’informazione professionale.
La Corte era chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con il diritto dell’Unione dell’articolo 43-bis della legge italiana sul diritto d’autore e della delibera AGCOM n. 3/23/CONS, cioè del sistema introdotto in Italia per disciplinare il cosiddetto “equo compenso” dovuto agli editori di giornali per l’utilizzo online delle pubblicazioni giornalistiche da parte delle piattaforme digitali.
Il procedimento nasce dal ricorso proposto da Meta contro AGCOM davanti al TAR Lazio. Secondo la società irlandese, il sistema italiano avrebbe ecceduto quanto previsto dall’articolo 15 della direttiva copyright 2019/790, introducendo obblighi e poteri regolatori incompatibili con il diritto europeo e lesivi della libertà d’impresa garantita dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
La Corte, tuttavia, ha respinto l’impostazione di Meta e ha sostanzialmente confermato la compatibilità europea del modello italiano, pur introducendo alcuni limiti interpretativi molto significativi.
Il diritto degli editori è un vero diritto esclusivo
Uno dei passaggi più rilevanti della sentenza riguarda la natura giuridica del diritto riconosciuto agli editori dall’articolo 15 della direttiva 2019/790.
La Corte afferma con chiarezza che il diritto connesso degli editori non costituisce una semplice pretesa remuneratoria, ma un vero diritto esclusivo di autorizzazione o divieto dell’utilizzo online delle pubblicazioni giornalistiche. In altre parole, le piattaforme non possono utilizzare tali contenuti senza il consenso dell’editore, salvo i casi espressamente esclusi dalla direttiva, come i collegamenti ipertestuali o gli estratti molto brevi.
Si tratta di un punto centrale perché rafforza notevolmente la posizione giuridica degli editori europei nel negoziato con le piattaforme digitali. La Corte sottolinea infatti che gli editori devono mantenere la possibilità di concedere gratuitamente l’autorizzazione all’uso dei propri contenuti oppure di negarla del tutto. È proprio questa libertà negoziale a distinguere il diritto esclusivo da un semplice sistema di compensazione obbligatoria.
La sentenza chiarisce dunque che il modello europeo non attribuisce automaticamente un credito economico agli editori, ma riconosce loro un potere di controllo sull’utilizzazione digitale delle pubblicazioni giornalistiche.
La Corte legittima il ruolo dell’AGCOM
Accanto alla questione della natura del diritto, la sentenza affronta il tema forse più delicato dell’intera controversia: il ruolo attribuito all’AGCOM dal legislatore italiano.
Meta sosteneva che la normativa nazionale aveva introdotto un sistema eccessivamente invasivo, attribuendo all’Autorità poteri incompatibili con la direttiva europea e con la libertà d’impresa delle piattaforme. Praticamente Meta contestava non solo l’impianto della delibera dell’Autorità, ma addirittura il decreto legislativo che ne era premessa.
La Corte ha sostanzialmente contestato i rilievi di Meta ritenendo che gli strumenti introdotti possano essere compatibili con l’articolo 15 della direttiva 2019/790, purché rispettino alcune condizioni fondamentali.
Secondo i giudici europei, gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità nell’attuazione della direttiva e possono quindi introdurre meccanismi procedurali e regolatori diretti a rendere effettivo il diritto degli editori, soprattutto in un contesto caratterizzato da evidente squilibrio contrattuale tra piattaforme globali e operatori editoriali nazionali.
La Corte riconosce inoltre che l’intervento pubblico può essere giustificato dalla necessità di garantire l’effettività del diritto e di evitare che il potere economico delle piattaforme svuoti di contenuto la tutela prevista dalla direttiva.
Il pluralismo dell’informazione come valore europeo
Il passaggio probabilmente più importante della sentenza è quello in cui la Corte collega esplicitamente il diritto connesso degli editori alla tutela del pluralismo informativo.
Richiamando i considerando della direttiva copyright e gli articoli 11 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la Corte afferma che la sostenibilità economica dell’editoria professionale costituisce un elemento essenziale per garantire la qualità dell’informazione e il corretto funzionamento del dibattito democratico.
La decisione insiste più volte sul fatto che il giornalismo professionale produce un valore sociale che il mercato digitale fatica a remunerare adeguatamente. Le piattaforme, grazie alla diffusione online delle pubblicazioni giornalistiche, ottengono infatti vantaggi economici e di traffico pubblicitario che possono incidere negativamente sulla capacità degli editori di finanziare la produzione di contenuti informativi.
In questo quadro, la tutela del pluralismo dei media diventa una finalità di interesse generale idonea a giustificare limiti anche significativi alla libertà economica delle piattaforme digitali.
Si tratta di una presa di posizione molto forte, che conferma l’orientamento sempre più evidente delle istituzioni europee: le piattaforme digitali non possono essere considerate soggetti neutrali rispetto all’ecosistema informativo.
I limiti posti dalla Corte
La sentenza, tuttavia, non costituisce una vittoria totale per gli editori e per il modello italiano.
La Corte introduce infatti una serie di limiti interpretativi molto importanti. In particolare, afferma che il sistema nazionale non può trasformarsi in un obbligo generalizzato di pagamento indipendente dall’effettivo utilizzo delle pubblicazioni giornalistiche.
Il diritto degli editori, proprio perché qualificato come diritto esclusivo, presuppone infatti un’autorizzazione all’uso dei contenuti. Ne consegue che non può essere imposto alle piattaforme un pagamento automatico e astratto scollegato da tale utilizzazione.
Allo stesso modo, la Corte chiarisce che gli editori devono mantenere la libertà di concedere gratuitamente l’utilizzo delle proprie pubblicazioni. Una normativa nazionale che eliminasse completamente questa possibilità sarebbe incompatibile con l’articolo 15 della direttiva.
Anche i poteri dell’AGCOM vengono considerati legittimi solo entro limiti di proporzionalità. La Corte insiste più volte sulla necessità che gli obblighi informativi e le eventuali sanzioni amministrative siano strettamente collegati alla determinazione dell’equo compenso e non eccedano quanto necessario per garantire l’effettività del sistema.
Una decisione destinata a incidere sul mercato europeo
La sentenza della Grande Sezione rappresenta probabilmente la decisione più importante adottata finora dalla Corte di giustizia sull’articolo 15 della direttiva copyright.
Per la prima volta vengono, infatti, definiti in modo relativamente preciso la natura del diritto connesso degli editori, i margini di intervento degli Stati membri, il ruolo delle autorità indipendenti e i limiti compatibili con la libertà d’impresa delle piattaforme.
Il risultato complessivo è un rafforzamento significativo del modello europeo di regolazione delle relazioni economiche tra big tech e industria editoriale.
La Corte non accoglie la tesi, sostenuta da Meta, secondo cui la direttiva avrebbe introdotto soltanto un diritto “debole” o puramente simbolico. Al contrario, riconosce che gli Stati membri possono costruire meccanismi regolatori anche incisivi per riequilibrare il rapporto tra piattaforme e editori, purché restino rispettati i principi di proporzionalità e libertà negoziale.
La decisione potrebbe avere effetti rilevanti non solo in Italia, ma anche negli altri ordinamenti europei che stanno cercando di definire modelli di negoziazione tra piattaforme digitali ed editori.
Il vero significato politico della sentenza
Al di là degli aspetti strettamente tecnici, la sentenza contiene un messaggio politico molto chiaro.
La Corte di giustizia riconosce che il pluralismo dell’informazione e la sostenibilità economica dell’editoria possono giustificare forme di regolazione pubblica del mercato digitale anche incisive nei confronti delle grandi piattaforme tecnologiche.
È un passaggio che conferma il progressivo mutamento dell’approccio europeo verso le big tech. Negli ultimi anni l’Unione europea ha progressivamente abbandonato l’idea di una neutralità assoluta delle piattaforme digitali, scegliendo invece una linea fondata su responsabilizzazione, regolazione e riequilibrio dei rapporti economici.
In questo quadro, la sentenza sul caso Meta-AGCOM rappresenta molto più di una controversia sul diritto d’autore: è un ulteriore tassello della costruzione di una politica europea dell’informazione digitale.
Articolo scritto con l’ausilio dell’intelligenza artificiale
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