La Commissione cultura della Camera ha dato il via libera, in sede legislativa, alla proposta di legge (AC. 2393) sulla modifica della professione del giornalista. Tutti i votanti si sono espressi a favore (vi è stato un solo astenuto, il deputato del Pdl Renato Farina). Adesso la proposta di legge approderà al Senato, dove seguirà lo stesso iter.
Il testo originale della proposta di legge modifica la legge n. 65 del 1963 nel sistema di accesso alla professione; nel meccanismo elettorale del Consiglio nazionale e nelle procedure e negli organi che intervengono in materia deontologica.
1- Accesso alla professione.
Cambia la base formativa per accedere alla professione (la legge n. 69 del 1963 richiedeva il diploma di scuola secondaria di secondo grado) e cambia la modalità di accesso. Viene, infatti, prevista una fase di formazione preliminare coincidente con la laurea conseguita nelle università italiane o nelle università estere i cui Stati riconoscano la reciprocità e una seconda fase di specializzazione, di due anni, da realizzare o attraverso una laurea magistrale in giornalismo o attraverso un master specifico riconosciuto dall’Ordine dei giornalisti oppure attraverso la frequenza in scuole di giornalismo collegate a una struttura universitaria.
2- Pubblicisti.
Cambiano le modalità di accesso all’Albo dei giornalisti pubblicisti i quali, oltre allo svolgimento di un’attività continuativa nell’arco di almeno due anni, dovranno seguire corsi e sostenere una prova conclusiva sulle materie studiate.
3- Regole elettorali per le cariche.
L’articolo 4 della proposta di legge prevede una drastica riduzione del numero dei consiglieri nazionali.
4- Commissione deontologica e procedura disciplinare.
A rendere urgente una modifica delle procedure in materia disciplinare è l’esperienza passata e recente: il Consiglio nazionale funge da tribunale deontologico di appello rispetto alle deliberazioni dei singoli consigli regionali. Un collegio formato da più di 130 giudici non raggiunge quasi mai il plenum, rischia continuamente la dispersione e le lungaggini e, procedendo a scrutinio segreto, richiede tempi enormi anche per decisioni apparentemente semplici: è infatti frequente che il lavoro si paralizzi perché viene meno il numero legale. Con l’articolo 5 si istituisce, pertanto, una Commissione deontologica nazionale, composta da nove membri espressione del Consiglio nazionale, competente in materia disciplinare.
5- Giurì per la correttezza dell’informazione.
L’articolo 6 recepisce la proposta dell’istituzione di un giurì per la correttezza dell’informazione.
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