Categories: Giurisprudenza

TRIBUNALE UE CONFERMA MULTA A MICROSOFT PER ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

Il Tribunale Ue conferma la decisione della Commissione europea con cui Microsoft era stata condannata a pagare una multa per non aver permesso ai suoi concorrenti di avere accesso, a condizioni ragionevoli, alle informazioni relative all’interoperabilità. Il Tribunale ha, tuttavia, ridotto l’ammontare della penalità di mora da 899 a 860 milioni di euro per tener conto del fatto che la Commissione aveva consentito a Microsoft di applicare, fino al 17 settembre 2007, dei limiti riguardo alla distribuzione dei prodotti “open source”.

Il caso si riferisce al 24 marzo 2004 quando la Commissione, su iniziativa del Commissario per la concorrenza (all’epoca era Mario Monti), constatò l’abuso di posizione dominante da parte di Microsoft e infliggeva alla società un’ammenda da quasi 500 milioni di euro. Tuttavia, secondo Bruxelles, il colosso di Redmond non avrebbe fornito una versione precisa e completa delle informazioni relative all’interoperabilità nel termine fissato dalla decisione del 2004 chiedendo, inoltre, ai concorrenti un prezzo “non ragionevole” per l’accesso ai dati. Nel 2006, quindi, la Commissione ha inflitto una nuova multa a Microsoft per 280,5 milioni di euro. E, nel 2008, fu decisa una nuova sanzione per 899 milioni perché la società americana continuava a chiedere “tassi di remunerazione non ragionevoli” per l’accesso alle informazioni relative all’interoperabilità. La sentenza di oggi respinge respinge l’appello di Microsoft. Nel dispositivo emesso dal tribunale di Lussemburgo si considera anche che “Microsoft non è riuscita a confutare la valutazione della Commissione, secondo la quale 166 delle 173 tecnologie rientranti nelle informazioni relative all’interoperabilità non erano innovative”. E quindi non protette.

Tuttavia, il Tribunale ha ridotto a 860 milioni la multa in considerazione della lettera inviata dalla Commissione a Microsoft a giugno 2005 secondo cui Redmond poteva “limitare la distribuzione dei prodotti sviluppati dai suoi concorrenti “open source” in base alle informazioni relative all’interoperabilità non coperte da brevetto e non innovative, sino alla data della pronuncia della sentenza del Tribunale nella causa T-201/04″, ossia sino al 17 settembre 2007.

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