A pochi giorni dalla pronuncia della Commissione Tributaria del Veneto, un’altra sezione della medesima commissione ha dichiarato illegittima la concessione governativa sui telefonini in abbonamento. Si tratta della pronuncia n.04/16/11 depositata in cancelleria il 17 gennaio scorso. Anche in questo caso i ricorrenti erano due Comuni che in prima istanza erano risultati vincitori presso la Ctp di Vicenza.
Il motivo è lo stesso di altre pronunce: la normativa è cambiata dopo l’avvio del nuovo Codice delle Comunicazioni elettroniche (dlgs 259/2003) che, in osservanza alle direttive comunitarie, ha liberalizzato il mercato.
Per il rimborso dell’imposta (12,91 euro per i contratti business e 5,16 euro per quelli privati) non è ancora chiaro come si potrà procedere e quanto chiedere. Infatti, se si tratta di “erroneo pagamento”, in osservanza dell’art.13 del dpr 641/1972, la richiesta non può andare indietro oltre tre anni dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell’atto sottoposto a tassa, dalla data del rifiuto stesso. Ma se fosse riconosciuta l’illegittimità del pagamento (se lo Stato fa ricorso in Cassazione e perde), si tratterebbe di “indebito pagamento” e quindi la prescrizione sarebbe quella generale del codice civile, dieci anni.
Manuela Avino
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