La Suprema Corte chiarisce come si conforma il regime della responsabilità patrimoniale delle associazioni non riconosciute specificando fino a quando permane anche la responsabilità personale e solidale di chi ha agito in loro rappresentanza.
La responsabilità personale e solidale per le obbligazioni di un’associazione non riconosciuta, prevista dall’art. 38 c.c. (oltre al fondo comune) a carico di chi abbia agito in rappresentanza della predetta associazione, permane anche dopo la perdita del potere di rappresentanza. Ne consegue che il presidente di un’associazione non riconosciuta è passivamente legittimato all’azione del creditore anche dopo la cessazione della carica con riguardo alle obbligazioni che risalgono al periodo in cui ha svolto le funzioni di presidente, precisandosi che la suddetta responsabilità è collegata non già alla titolarità della rappresentanza dell’associazione e neppure al contributo alla formazione della sua volontà bensì soltanto all’attività negoziale, espressiva della volontà nei confronti dei terzi, che risulti, perciò, idonea alla costituzione di rapporti obbligatori nei loro confronti. Per utili riferimenti cfr. Cass.n. 2648 del 1987 e Cass. n. 13946 del 1991.
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