Categories: Giurisprudenza

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI: IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO

Nel complesso lo schema di regolamento sulle società tra professionisti “deve essere valutato positivamente, perché sviluppa in modo adeguato i principi espressi dalla normativa di livello legislativo, completando, con organicità e chiarezza, il disegno ordinamentale tracciato dalla recente riforma, nel rispetto delle scelte di fondo compiute dalle previsioni di rango primario”. E’ questo il giudizio espresso dal Consiglio di Stato con il parere 5 luglio 2012, n. 3127.
Con riferimento al contenuto delle singole disposizioni, tuttavia, la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di palazzo Spada fa alcune osservazioni tra cui segnaliamo le seguenti:
1.allo scopo di tutelare in modo più completo le ragioni e gli interessi del cliente, è opportuno prevedere, al comma 2, che la società professionale debba consegnare al cliente l’elenco scritto non solo dei soci professionisti, ma anche dei soci con finalità di investimento (tale adempimento, oltre tutto, rappresenterebbe uno strumento ulteriore di verifica preventiva in ordine alla eventuale presenza di situazioni di conflitto di interesse);
2.la previsione dell’articolo 6, comma 3, diretta a specificare il regime di “incompatibilità” di tale categoria di soci, dovrebbe essere resa più chiara, poiché l’ampio e indeterminato riferimento a tutte le ipotesi di condanna (si intende: penale) è idoneo a comprendere ogni fattispecie di illecito definitivamente accertato, compresi gli episodi isolati di gravità minore o risalenti nel tempo, o non collegati con l’oggetto della società;
3.in merito al regime della responsabilità delle società “multidisciplinari”, le quali svolgono più di una attività professionale, occorre valutare se, in relazione alle attività concretamente svolte e ai comportamenti posti in essere dai singoli soci, non sia opportuno prevedere anche l’applicazione delle particolari regole deontologiche correlate ai settori delle specifiche attività, quanto meno nei casi in cui la violazione commessa dal singolo professionista rappresenti l’esecuzione di indirizzi manifestati dalla società.

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