S 1195 . L’ELENCO DEGLI EMENDAMENTI RIGUARDO L’ART. 33 (Editoria)

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Emendamenti di Commissione relativi al DDL n.1195

Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia

33.1



BUGNANO

Sopprimere il comma 1.

33.2



COMPAGNA

Alla fine del primo comma dopo la parola: «modificazioni»
sostituire il punto con una virgola e aggiungere le parole: «ovvero alla data
suddetta rappresentavano una componente all'interno del Gruppo Misto della
Camera dei deputati, riconosciuta dalla Presidenza della Camera sulla base del
proprio regolamento».

33.3



COMPAGNA
,

SBARBATI

Alla fine del primo comma dopo la parola: «modificazioni»
sostituire il punto con una virgola e aggiungere le parole: «ovvero alla data
suddetta rappresentavano una componente all'interno del Gruppo Misto della
Camera dei deputati, riconosciuta dalla Presidenza della Camera sulla base del
proprio regolamento».

33.4



SAIA

Sostituire il comma con i seguenti:

        «3. Al comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008
n. 133 sopprimere le parole: ''e tenuto conto delle somme complessivamente
stanziate nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria, che
costituiscono limite massimo di spesa''.

        3-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1,
comma 574, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, deve essere
interpretato nel senso che i costì afferenti alla testata, detratti gli importi
non strettamente connessi all'edizione della testata. per la quale si chiede il
contributo non possono aumentare rispetto l'anno precedente di una percentuale
superiore a quella del tasso programmato di inflazione per l'anno di riferimento
dei contributi.

        3-ter. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1,
comma 457, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il cambio di
periodicità deve essere interpretato nel senso che si riferisce esclusivamente
all'ipotesi di passaggio da periodico a quotidiano.

        3-quater. Qualora nella liquidazione dei contributi
previsti dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, relativi all'anno
2006 sia stato disposto, in dipendenza dell'applicazione di diverse modalità di
calcolo, il recupero di contributi relativi all'anno 2002 si provvede alla
restituzione di quanto recuperato.

        3-quinquies. All'onere derivante dai presenti commi
calcolato in 149 milioni di euro per l'anno 2009, 145 milioni di euro per l'anno
2010 e 103 milioni di euro per l'anno 2011 si provvede mediante la riduzione
lineare di tutti gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni
di spesa come determinate dalla Tabella C, allegata alla legge Finanziaria,
relative agli anni 2009, 2010 e 2011».

        Contestualmente sopprimere il comma 5 dell'articolo 33.

33.5



VITA
,

LUSI
,

BUBBICO
,

GARRAFFA

Al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla
seguente:

        «a) Al comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133 sopprimere le seguenti parole: e tenuto conto delle somme
complessivamente stanziate nel bilancio dello Stato per il settore
dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa»

        Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il
seguente:

        «5. Alla copertura degli oneri di cui al presente
articolo, si provvede, fino a concorrenza dei relativi oneri, attraverso
corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte
corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C
della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio».

33.6



BUTTI
,

VITA
,

MURA

Al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

            «a) al comma 1 dell'articolo 44 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n.133, sopprimere le parole: ''e tenuto conto delle somme
complessivamente stanziate nel bilancio dello Stato per il settore
dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa''».

        All'onere derivante dalla lettera a) si provvede
mediante la riduzione lineare di tutti gli stanziamenti di parte corrente
relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C, della
legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Legge finanziaria 2009) relative agli anni 2009,
2010 e 2011. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

33.7



GARRAFFA
,

VITA
,

LUSI
,

BUBBICO
,

FIORONI
,

ARMATO
,

GRANAIOLA
,

PAOLO ROSSI
,

SANGALLI
,

SBARBATI
,

TOMASELLI

Al comma 3. lettera a) le parole: «dall'esercizio
finanziario»
sono sostituite dalle seguenti: «dal bilancio d'esercizio
delle imprese beneficiarie».

33.8



SAIA

Al comma 3, lettera a) le parole: «dall'esercizio
finanziario»
sono sostituite dalle seguenti: «dal bilancio d'esercizio
delle imprese beneficiarie».

33.9



BUTTI
,

VITA
,

MURA

Al comma 3, lettera a) le parole: «dall'esercizio
finanziario»
sono sostituite dalle seguenti: «dal bilancio d'esercizio
delle imprese beneficiarie».

33.10



PALMIZIO

Al comma 3, lettera b), capoverso «1-bis»,
sopprimere la parola: «vincolante».

33.11



MURA
,

CAGNIN
,

MONTI

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la
seguente:

            «b-bis) al comma 1, dopo la lettera b-bis)
è aggiungere la seguente:

            ''b-ter) mantenimento del diritto all'intero
contributo previsto dall'articolo 3, comma 10 della legge 7 agosto 1990, n. 250,
e dall'articolo 153, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche in
presenza di riparto percentuale tra gli aventi diritto, per le testate che,
nell'anno di riferimento dei contributi, abbiano distribuito nelle edicole
almeno l'80 per cento delle copie stampate avendo il proprio gruppo parlamentare
in almeno una delle due Camere del Parlamento italiano''».

33.12



MURA
,

CAGNIN
,

MONTI

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

            «b-bis) al comma 1, dopo la lettera b-bis)
è inserita la seguente:

            ''b-ter) mantenimento del diritto all'intero
contributo previsto dall'articolo 3, comma 10 della legge 7 agosto 1990, n. 250,
e dall'articolo 153, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche in
presenza di riparto percentuale tra gli aventi diritto, per le testate che
abbiano distribuito nelle edicole almeno l'80 per cento delle copie stampate
nell'anno di riferimento dei contributi richiesti''».

33.13



PALMIZIO

Sopprimere il comma 4.

33.14



VITA
,

BUBBICO
,

ARMATO
,

FIORONI
,

GARRAFFA
,

GRANAIOLA
,

PAOLO ROSSI
,

SANGALLI
,

SBARBATI
,

TOMASELLI

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

        «4. Nelle more della liberalizzazione dei servizi
postali, e fino alla rideterminazione delle tariffe agevolate per la spedizione
di prodotti editoriali di cui ai decreti del Ministro delle comunicazioni in
data 13 novembre 2002, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009 il costo
unitario cui si rapporta il rimborso in favore della Società Poste Italiane
S.p.A. nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli di bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 3 del
decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito in legge 27 febbraio 2004,
n. 46, è pari a quello riveniente dalla convenzione in essere in analoga materia
più favorevole al prenditore.

        4-bis. Per le imprese editoriali quotate in borsa
le tariffe agevolate sono definite annualmente con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri
e il Ministro dello sviluppo economico, tenendo almeno conto delle variazioni
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato
dall'Istat».

33.15



MURA
,

CAGNIN
,

MONTI
,

VITA
,

BUTTI

Il comma 4 è sostituito dai seguenti:

        «4. Nelle more della liberalizzazione dei servizi
postali, e fino alla rideterminazione delle tariffe agevolate per la spedizione
di prodotti editoriali di cui ai decreti del Ministro delle comunicazioni in
data 13 novembre 2002, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009 il costo
unitario cui si rapporta il rimborso in favore della Società Poste Italiane
S.p.A. nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 3 del
decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito in legge 27 febbraio 2004,
n. 46, è pari a quello riveniente dalla convenzione in essere in analoga materia
più favorevole al prenditore.

        4-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2009,
ciascun gruppo editoriale può usufruire del rimborso delle agevolazioni
tariffarie postali di cui sopra, per un importo complessivo non superiore ad
1.000.000 di euro».

33.16



MURA
,

CAGNIN
,

MONTI
,

BUTTI

Al comma 4, dopo le parole: «legge 5 agosto 1981, n. 416»
inserire le seguenti: «e al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 353 convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46».

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