Il termine “esclusivo” contenuto nell’art. 10 del D. Lgs. 460 deve intendersi riferito alle persone svantaggiate destinatarie dell’attività. L’art. 10 del D.Lgs 460/97 non va interpretato nel senso che “una Onlus deve perseguire in via esclusiva il fine della solidarietà sociale e non già che le attività svolte devono essere esclusivamente destinate alle persone svantaggiate”. E’ quanto afferma la sentenza n. 43 del 26 novembre 2008 della Commissione Tributaria Regionale di Milano sez. 28.
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