Categories: Giurisprudenza

PUBBLICATO SULLA GAZZETTA N. 42 DEL 19 FEBBRAIO IL DPR SUL DIRITTO D’AUTORE

Dal 5 marzo prossimo entrerà in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 29 dicembre 2007 sulla protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. Il decreto modifica il regio decreto n. 1369 del 1942 e stabilisce, riguardo alla vendita di opere d’arte e di manoscritti, che venga presentata una dichiarazione alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). La dichiarazione deve contenente il nome e il domicilio del dichiarante, il nome dell’autore del manoscritto o dell’opera venduta (e, possibilmente, anche il domicilio), il prezzo raggiunto nella vendita al netto dell’imposta e, ove identificabile, il genere artistico a cui appartiene l’opera, nonché (se conosciuti) il titolo dell’opera e la data di creazione.
Qualora si tratti di copie delle opere delle arti figurative prodotte dall’autore stesso o sotto la sua autorità in numero limitato e considerate come originali (purché numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall’autore), la dichiarazione deve anche indicare se l’opera abbia o no segni distintivi particolari (quali il numero di stampa, la data, la firma).
Se l’opera è pseudonima o anonima, la dichiarazione deve anche contenere le misure dell’esemplare dell’opera, una sua succinta descrizione e ogni altro elemento necessario per la sua individuazione.
In ogni caso la dichiarazione deve essere inviata alla SIAE entro 90 giorni dalla vendita dell’opera e può essere redatta anche per via telematica (secondo i modelli predisposti).
La SIAE, in collaborazione con l’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP), tiene un elenco degli autori con le relative generalità. A tale fine, gli autori devono comunicare le proprie generalità, il domicilio e le eventuali variazioni di quest’ultimo.
Entro il primo mese di ciascun trimestre la SIAE comunica per iscritto agli aventi diritto l’ammontare dei compensi resisi disponibili nel trimestre precedente, nonché l’avvenuta vendita, e pubblica sul proprio sito internet l’elenco delle dichiarazioni e delle vendite effettuate nel trimestre precedente, indicando l’ammontare dei compensi resisi disponibili nel medesimo periodo. Entro sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero, nei casi in cui gli autori non risultino noti, dalla data di pubblicazione gli interessati possono segnalare alla SIAE (perché siano corretti) errori materiali od omissioni. Decorso il termine medesimo, la SIAE versa all’avente diritto i compensi dovuti.
Per gli aventi diritto che non siano cittadini italiani la SIAE potrà versare le somme dovute anche tramite le società di gestione collettiva dei relativi Paesi.

editoriatv

Recent Posts

Piero Antonio Toma, il giornalista libero che ha fatto scuola a Napoli

Piero Antonio Toma è stato un giornalista particolare. Nel corso dei lunghi anni della sua…

15 ore ago

Bonus fino a 2.000 euro per le edicole: dalla Toscana 300mila euro contro la desertificazione commerciale

Un contributo fino a 2.000 euro per sostenere le edicole e garantire la diffusione della…

19 ore ago

Circolare n. 17 del 07/04/2026 – Pubblicazione elenco beneficiari contributo edicole anno 2025 – spese anno 2024

È stato pubblicato il decreto del Capo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria del 1°…

19 ore ago

Il divieto di pubblicazione degli atti giudiziari non risolve il problema: chi li fa uscire?

Negli ultimi mesi il legislatore è intervenuto con decisione sul tema della pubblicazione degli atti…

4 giorni ago

Foglio Edizioni, la casa editrice che nasce dal giornale e punta sulle idee

Non solo giornale. Dal 9 aprile Il Foglio amplia il proprio progetto culturale con il…

4 giorni ago

Netflix, i rincari erano ingiustificati: ora servono i rimborsi

Che mazzata per Netflix: i rincari erano ingiustificati, ora il colosso dello streaming dovrà risarcire…

5 giorni ago