Editoria

Prominence radio e tv, la direttiva Agcom che aggiorna le linee guida

Allo scopo di garantire il rispetto del pluralismo, della libertà di espressione, della diversità culturale e dell’effettività dell’informazione, con la delibera n. 250/25/CONS, l’AgCom ha provveduto a revisionare le Linee guida in materia di prominence dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale (cosiddetti “SIG”) che definiscono i criteri di qualificazione di un servizio come di “interesse generale” e individuano i dispositivi e le interfacce utente interessati dalle misure, nonché i destinatari delle previsioni e le relative modalità di implementazione. Tali Linee guida sostituiscono integralmente e abrogano quelle di cui all’allegato “A” alla delibera AgCom n. 390/24/CONS di cui alla ns. circolare n. 51/2024.

Il paniere di servizi di interesse generale include:

I) i servizi di media audiovisivi e radiofonici distribuiti gratuitamente dalla concessionaria del servizio pubblico su ogni piattaforma in broadcasting e online (ossia i canali lineari televisivi e radiofonici, la catch-up tv e la catchup radio, i cataloghi disponibili gratuitamente della concessionaria del servizio pubblico);

II) i servizi commerciali di media audiovisivi nazionali distribuiti gratuitamente in broadcasting (DVB-T, DVB-S) e online in presenza di un titolo abilitativo per la trasmissione dello stesso servizio in DVB-T o DVB-S (ossia i canali lineari televisivi, la catch-up tv, i cataloghi disponibili gratuitamente che propongono online i programmi dei servizi di media commerciali in broadcasting) con genere di programmazione di tipo generalista, semigeneralista e tematico “informazione”, così come definiti nell’ambito dell’aggiornamento del piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre di cui alla delibera n. 116/21/CONS, e che dispongono di una testata giornalistica registrata in accordo a quanto previsto dalla vigente normativa, nonché quelli con genere di programmazione di tipo tematico “bambini e ragazzi” e tematico “cultura”, così come definiti dalla medesima delibera n. 116/21/CONS;

III) i servizi commerciali di media audiovisivi locali distribuiti gratuitamente in broadcasting (DVB-T, DVB-S) e online in presenza di un titolo abilitativo per la trasmissione dello stesso servizio in DVB-T (ossia i canali lineari televisivi, la catch-up tv, i cataloghi disponibili gratuitamente che propongono online i programmi dei servizi di media commerciali in broadcasting) che:

a) dispongono di una testata giornalistica registrata in accordo a quanto previsto dalla vigente normativa;

b) non prevedono la trasmissione di programmi di televendita nella fascia oraria tra le 7 e le 24 per più del 20% del tempo di programmazione;

c) hanno previsto nella programmazione giornaliera, nell’anno solare antecedente a quello in cui viene presentata domanda, almeno due edizioni di notiziari con valenza locale;

d) hanno impiegato, nell’anno solare antecedente a quello in cui viene presentata domanda, almeno due giornalisti a tempo indeterminato e/o determinato.

Le quattro condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) devono essere cumulativamente verificate;

IV) i servizi commerciali di media radiofonici nazionali e locali distribuiti gratuitamente in broadcasting (DAB+, AM, FM);

V) i servizi commerciali di media radiofonici nazionali e locali distribuiti gratuitamente in broadcasting (DVB-T, DVB-S) e online in presenza di un titolo abilitativo per la trasmissione dello stesso servizio in DAB+, AM o FM (ossia i canali lineari radiofonici, la catch-up radio, i cataloghi disponibili gratuitamente che propongono online i programmi dei servizi di media commerciali in broadcasting).

Per quanto detto, i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici che ritengono di offrire servizi che rientrano nell’ambito del paniere dei servizi di interesse generale, devono inviare entro 30 giorni dalla pubblicazione delle Linee guida (quindi entro il prossimo 19 dicembre 2025), formale richiesta all’Autorità tramite un web-form disponibile sul sito web dell’AgCom al fine dell’inserimento nella lista dei “SIG” (detto invio sostituisce quello in precedenza operato ai sensi della delibera AgCom n. 390/24/CONS).

Al termine della valutazione delle richieste pervenute, e comunque non oltre i 60 giorni dalla pubblicazione delle presenti Linee guida, l’Autorità pubblica sul proprio sito web la lista di servizi pubblici e commerciali individuati quali servizi di interesse generale.

I fornitori dei servizi inclusi nella lista dei servizi di interesse generale sono tenuti a comunicare tempestivamente all’Autorità, tramite un modulo disponibile sul sito web istituzionale, eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato in occasione della procedura sopra descritta, anche circa l’eventuale estinzione del titolo abilitativo o del rapporto con l’operatore di rete che trasporta il contenuto, affinché l’Autorità possa valutare nuovamente l’inclusione del servizio nel paniere dei servizi di interesse generale.

Luca Esposito

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