Categories: Giurisprudenza

PERDITE FISCALI: LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.L. 98/2011

Con il D. L. 98/2011 (convertito con L. 111/ 2011) il legislatore ha riformulato i commi 1 e 2 dell’art. 84 del TUIR, che disciplinano i criteri di utilizzo delle perdite fiscali in ambito IRES, prevedendo la possibilità di compensare le perdite sino a concorrenza dell’80% dal reddito imponibile dei successivi periodi d’imposta, eliminando il preesistente limite temporale che permetteva il riporto delle perdite per un periodo massimo di 5 anni a partire dall’esercizio in cui sono emerse.

L’effetto pratico dell’introduzione della norma consiste nel fatto che, pur in presenza di perdite pregresse capienti, ossia in grado di coprire gli utili maturati negli anni successivi in capo all’impresa, la stessa dovrà pagare comunque imposte sul reddito, calcolate su un imponibile limitato al 20%. Va precisato, comunque, che la parte delle perdite che eccede l’80% degli utili e che, pertanto, non può essere dedotta nell’esercizio, può essere riportata negli anni successivi senza alcun limite.

Le novità non riguardano però le perdite conseguite nei primi tre esercizi dell’impresa, purché effettivamente riferite ad una nuova attività produttiva, e non alla prosecuzione di un’altra (art. 84, comma 2 del TUIR). Tali perdite risultano infatti compensabili in misura integrale, quindi senza la limitazione pari all’80% del reddito imponibile, e senza limiti temporali. Utilizzando le perdite relative ai primi 3 esercizi è dunque possibile azzerare il reddito imponibile.

E’ importante evidenziare come, secondo quanto chiarito dai tecnici dell’Amministrazione finanziaria, in assenza di specifiche indicazioni normative per le società che dispongono sia di perdite a utilizzo parziale che di perdite prodotte nei primi tre periodi d’imposta, non vale alcun ordine di priorità nello scomputo delle perdite pregresse. Il contribuente può quindi regolarsi come meglio crede, avendo la facoltà (e non l’obbligo) di utilizzare prioritariamente le perdite relative ai primi tre periodi d’imposta, rimanendo ferma, in alternativa, la possibilità di impiegare dapprima quelle maturate negli esercizi successivi.

Così, ad esempio, se perdite dei primi tre esercizi sono pari a 70, le perdite a scomputo parziale sono pari a 50, e il reddito imponibile è pari a 100, secondo quanto chiarito dall’Amministrazione finanziaria la società può regolarsi come meglio crede nell’utilizzo delle perdite, “pescando” cioè discrezionalmente da uno dei due basket disponibili.

Le nuove regole sono efficaci a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del D. L. 98/2011) e, quindi, dal periodo d’imposta 2011, per le società il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, (Circolare Ministeriale 53/2011) sono interessate dalla nuova disciplina anche le perdite dei periodi d’imposta anteriori a quello di entrata in vigore delle disposizioni, ovvero il 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 (per i soggetti “solari”).

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