PER L’OSCURAMENTO DEI SITI SERVE NESSO “CERTO” TRA NOME E REATO

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Gli Internet provider (attraverso le associazioni Aiip e Assoprovider) hanno vinto per la prima volta un ricorso con cui si opponevano a un ordine di sequestro di 493 siti. Il Tribunale di Padova ha annullato quanto richiesto e in precedenza ottenuto dalla multinazionale Moncler nell’ambito di una campagna contro la vendita di prodotti contraffatti online.
Motivo: non ci sono elementi sufficienti per ritenere che quei siti vendano prodotti contraffatti, visto che il solo elemento provato era il nome “Moncler” negli indirizzi web. Il che giustifica la prosecuzione degli indagini, ma non l’oscuramento preventivo dei siti. Per il quale servirebbe invece un nesso “certo” tra il nome del sito e il reato. Il giudice definisce quindi “esorbitante” l’oscuramento e invita a raccogliere altre prove che permettano di confermare il reato. (Aduc)

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