Editoria

Per gli editori il paese di acquisto dei prodotti editoriali non è neutro ai fini Iva

Quando un editore italiano compra libri, giornali o periodici dall’estero, l’IVA non si applica sempre allo stesso modo. Infatti, chi importa da paesi Extra UE spesso anticipa l’IVA prima rispetto a chi acquista in ambito intracomunitario.

La prassi dell’Agenzia delle Entrate finisce per comprimere il principio di neutralità dell’IVA, che vorrebbe invece un trattamento omogeneo per operazioni equivalenti.

Il regime monofase dell’editoria: come funziona

Il settore editoriale, com’è noto, non applica l’IVA “normale”, ma un regime speciale monofase (art. 74, comma 1, lett. c, DPR 633/72) in cui l’IVA, calcolata sul prezzo di copertina è dovuta dall’editore (o da chi riveste il primo ruolo di cedente nazionale) si applica solo sulle copie vendute o utilizzando il criterio della resa forfetaria , con abbattimento del 70% per i libri e dell’80% per giornali quotidiani e periodici (non pornografici e non allegati a beni diversi dai supporti integrativi).

L’IVA pagata dall’editore in questo regime assorbe tutta la filiera: distributori, rivenditori, ecc. Le fatture lungo la catena non hanno rilievo ai fini di rivalsa/detrazione per il solo “pezzo editoriale”.

Questo regime, però, vale solo per la commercializzazione in Italia.
Quando entriamo in gioco con l’estero (UE o extra-UE), si applicano – almeno in teoria – le regole ordinarie dell’IVA, adattate al fatto che poi il prodotto finirà nel circuito editoriale italiano.

Acquisti intracomunitari: possibilità di opzione e piena neutralità

Per gli acquisti intracomunitari (da altri Paesi UE), la disciplina è quella del D.L. 331/1993:

  • la cessione dall’altro Stato membro è, per il cedente, una cessione intra-UE;
  • in Italia l’acquisto è soggetto ad IVA tramite reverse charge (artt. 46 e 47 D.L. 331/1993).

Quindi l’editore può scegliere – su opzione – di trattare l’acquisto come un normale acquisto di beni, applicando le regole ordinarie e, quindi, calcola l’IVA sulla base del corrispettivo pagato al fornitore estero, la assolve in reverse charge e la detrae come per qualsiasi altro bene. Chiaramente al momento della cessione in Italia l’editore applicherà il regime monofase.

L’utilizzo del regime ordinario è consentito nell’ipotesi in cui manchi il prezzo di copertina in Italia o su opzione del soggetto passivo, alla luce delle circolari 328/1997 e 23/E/2014.

Quindi l’editore non anticipa l’Iva in quanto con il reverse charge è consentita la neutralità dell’imposta e la liquida solo al momento della cessione sul mercato italiano.

Importazioni extra-UE: la stretta della circolare 23/E/2014

Per le importazioni da Paesi extra-UE il quadro è decisamente diverso, infatti, in via di principio l’IVA in dogana dovrebbe potersi applicare secondo il regime speciale monofase (prezzo di copertina, con o senza resa forfetaria), oppure secondo le regole ordinarie dell’art. 69 DPR 633/72 (sul valore di transazione, IVA detraibile), rinviando il monofase alla fase di distribuzione.

Ma con la circolare 23/E/2014 l’Agenzia delle Entrate ha dato un’interpretazione molto restrittiva.

Secondo la stessa, infatti, l’IVA in dogana sui prodotti editoriali va normalmente calcolata sul prezzo di vendita al pubblico con l’eventuale abbattimento della resa forfettaria nell’ipotesi l’editore aderisca a questo regime. Ma il vero punto è che sempre per l’agenzia delle entrate l’Iva non è detraibile. L’ipotesi darebbe diversa laddove non fosse possibile applicare la resa forfettaria a causa di limiti come per i prodotti editoriali ceduti con beni diversi dai supporti integrativi). In questa ipotesi, l’importatore potrebbe chiedere l’applicazione delle “ordinarie disposizioni” ex art. 69 DPR 633/72, con IVA detraibile e regime monofase rinviato alla successiva distribuzione.

Tradotto:
per libri, quotidiani e periodici “classici”, per i quali la resa forfetaria è possibile, l’Agenzia – leggendo insieme circolare 23/E/2014 e DM 9.4.1993 – di fatto nega la possibilità di optare per il regime ordinario in dogana.

Risultato:

  • l’IVA viene riscossa subito in dogana,
  • non è detraibile,
  • l’editore non può di fatto usare il criterio delle copie vendute in modo efficiente (perché l’imposta è già stata assolta su tutte le copie importate con la logica della resa).

Dove nasce la violazione della neutralità IVA

Si tratta quindi, di una lettura che, di fatto, viola il principio di neutralità dell’Iva in quanto per gli acquisti intra-UE l’editore può applicare il regime ordinario, detrarre l’IVA e rinviare il monofase alle cessioni in Italia, mentre per le importazioni extra-UE di libri e giornali (con resa forfetaria possibile) è sostanzialmente costretto a usare il regime monofase già in dogana, senza il diritto di detrarre l’imposta.

Due operatori che svolgono la stessa operazione economica (comprare libri o giornali da un fornitore estero per commercializzarli in Italia) si trovano, quindi, in condizioni IVA diverse solo perché il fornitore è UE o extra-UE.

La risposta all’interpello 31/2019

Nella risposta ad interpello n. 31 dell’8 febbraio 2019, l’Agenzia delle Entrate sembra però dare una lettura diversa. Infatti, nelle conclusioni la stessa lascia intendere che anche per le importazioni extra-UE di prodotti editoriali “puri” (libri, giornali, periodici) l’importatore possa optare per il regime ordinario in dogana, rinviando il regime monofase (con eventuale scelta tra copie vendute e resa forfetaria) alla fase di distribuzione sul territorio nazionale.

Il problema è che la risposta si basa sul caso specifico dell’interpello ed è posta in maniera incidentale rispetto alla questione che stiamo affrontando e si si pone in contrasto con DM 9 aprile 1993 e circolare 23/E/2014, che continuano a essere applicati in senso restrittivo.

Sarebbe, quindi, auspicabile che l’Agenzia si pronunci nuovamente su questa fattispecie garantendo l’effettiva neutralità dell’Iva, a prescindere dal Paese di provenienza dei prodotti editoriali.

Enzo Ghionni

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